Parere tratto da fonti ufficiali

Indicazione su applicazione oggettiva dell'art. 48 comma 1 del D.L. n. 77/2021
QUESITO del 06/08/2022

L’art. 48 comma 1 del DL n. 77/2021 sancisce che: “In relazione alle procedure ((afferenti agli)) investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le disposizioni del presente titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonchè le disposizioni di cui al presente articolo”.
Pertanto, stante la disposizione citata, si applicano, alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea anche le disposizioni di cui all’art. 47 del DL n. 77/2021.
Si chiede un chiarimento in merito all’applicazione oggettiva della norma: secondo il tenore letterale dell’art. 48, l’art. 47 si applica solo qualora la procedura sia finanziata contemporaneamente da risorse previste dal PNRR e PNC e da risorse previste da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, stante la presenza di una congiunzione copulativa tra le varie tipologie di finanziamento e non una congiunzione disgiuntiva (una “o”). L’inciso in tutto o in parte, quindi, pare riferito alla possibilità che la procedura sia finanziata anche con altre tipologie di risorse (ad esempio, trasferimenti statali o risorse proprie dell’Ente).
Si chiede se l’interpretazione prospettata sia corretta e se, quindi, sia corretto sostenere che la normativa citata non sia applicabile nel caso di una procedura finanziata solo ed esclusivamente con risorse previste dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

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