Parere tratto da fonti ufficiali

FUNZIONI DEL RUP NEGLI APPALTI PNRR E NEGLI APPALTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA
QUESITO del 14/06/2022

L’art. 48, secondo comma, del D.L. n. 77/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, stabilisce che “per ogni procedura PNRR, è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016”.
Sulla base di quanto stabilito dal predetto comma dell’art. 48 del D.L. n. 77/2021 e di quanto stabilito dall’art. 2, comma 5, della Legge n. 120/2020 deve intendersi che il RUP di procedimento PNRR o di procedimento non PNRR ma il cui importo superi le soglie comunitarie, ai fini dell’approvazione delle varie fasi del procedimento, deve adottare atti decisori che hanno una valenza esterna?
Nel caso specifico di procedimento relativo a lavori il RUP deve approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica, il progetto definitivo, il progetto esecutivo, i verbali relativi alla procedura d’appalto, le eventuali varianti in corso d’opera ed il collaudo in quanto conclusioni di fasi del procedimento?
Qualora la risposta fosse positiva si deve intendere che il RUP di cui all’art. 2, comma 5, della Legge n. 120/2020 e all’art. 48, comma 2, della Legge 108/2021 ha compiti ulteriori e superiori rispetto a quello di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 cui competono funzioni propulsive ed istruttorie?

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