Parere tratto da fonti ufficiali

Convenzione quadro stipulata prima della linea guida 47 DL 77/21 e circ 32 sul DNSH
QUESITO del 17/05/2023

La normativa comunitaria e nazionale ha introdotto regole derogatorie alla disciplina ordinaria degli appalti pubblici in materia di affidamento dei contratti pubblici a valere sulle risorse PNRR e PNC imponendo sia precisi obblighi di trasmissione documentale e dichiarativi in fase di partecipazione alla gara ed a seguito di aggiudicazione (art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, 4 D.L 77/2021) volti ad assicurare le pari opportunità e ad implementare politiche di inclusione lavorativa nei contratti pubblici (art. 47 commi 2, 3, 3 bis, 4 e 5 del d.l. 77/2021 conv. in legge 108/2021 e Linee Guida DPCM 7.12.2021) sia il rispetto del principio del DNSH di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (circolare n. 32 del 30/12/2021 MIF RGS) nelle diverse fasi attuative delle misure, a partire dalla selezione dei progetti fino alla rendicontazione.

Tuttavia Anac, con una FAQ del 2 febbraio 2023 in riferimento ai contratti di adesione ad Accordi quadro/Convezioni, ha affermato che “Ai fini del monitoraggio sono rilevate le clausole dei commi 2, 3, 3 bis, 4 e 5 dell’articolo 47 del decreto legge n. 77/2021 per i contratti di adesione ad accordi-quadro di cui all’art. 3, comma 1 lett. iii) e all’art. 54 del decreto legislativo n. 50/2016 e convenzioni di cui all’art. 26 della legge n. 488/1999 e ss.m.i., successivamente all’emanazione delle linee guida del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2021, tenuto conto del fatto che tale adesione consente di assicurare condizioni di efficienza, economicità, tempestività e qualità del servizio che costituiscono presupposti di deroga in base al comma 7 del citato articolo 47. Pertanto, nel caso dell’acquisizione di un CIG derivato sulla piattaforma SIMOG di ANAC, nell’effettuare il monitoraggio di cui alla delibera Anac n. 122 del 16 marzo 2022 si potrà utilizzare la voce “adesione a Convenzione/AQ precedente alle linee guida DPO sull’articolo 47 del DL 77/2021 e ss.m.i.” come motivo di deroga”.

Dalla Faq sopra riportata sembrerebbe potersi derogare al rispetto dei principi trasversali pari opportunità e DNSH del PNRR per i contratti di adesione/ordinativi di forniture relativi a Convenzioni Quadro antecedenti alle linee guida D.P.O..
Sono sorti, pertanto, dubbi interpretativi sull’applicazione di tali principi in relazione a Convenzioni Quadro stipulate da soggetti aggregatori ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999 con un unico operatore (Accordi quadro c.d. completi) a seguito di procedure di gara avviate e concluse in data antecedente al DPCM 7 dicembre 2021 (Linee guida sulle pari opportunità) ed alla circolare n. 32 del 30.12.2021 DNSH e sulla possibilità o meno di utilizzare tali Convenzioni - sebbene non compliance né ai principi trasversali PNRR di cui al Regolamento UE 241/2021 ed all’art. 47 del D.L. 77/2021 né al principio del DNSH di cui al medesimo Regolamento UE 241/2021, all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 ed alla circolare n. 32 del 30/12/2021 della Ragioneria Generale dello Stato - per finalizzare ordinativi di forniture finanziati con fondi del PNRR.

Alla luce di quanto sopra si formulano, in merito alle predette Convenzioni Quadro, i seguenti quesiti:

- se sia possibile derogare ai principi trasversali PNRR previsti dai documenti di Programmazione o da Atti normativi (parità di genere, politiche per i giovani, quota SUD) di cui al Regolamento UE 241/2021 ed all’art. 47 del D.L. 77/2021 ed al principio del DNSH di cui al Regolamento UE 241/2021, all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 ed alla circolare n. 32 del 30.12.2021 della Ragioneria Generale dello Stato, per finalizzare ordinativi di forniture attraverso Convenzioni Quadro stipulate a seguito di procedura di gara avviata ed espletata in data antecedente alle Linee Guida DPO come sostenuto da Anac nella FAQ sopra riportata o se, invece, una tale deroga non sia possibile, non essendo ammesse deroghe per i contratti finanziati con fondi PNRR o PNC diverse da quelle previste dall’art. 47 co. 7;

- se sia possibile rendere ex post compliance ai requisiti di cui alla normativa PNRR e DNSH le Convenzioni Quadro attive prevedendo che il possesso dei requisiti trasversali DNSH e di cui all’art. 47 D.L. 47/2021 vengano dimostrati dall'operatore economico in fase di richiesta dell’ordinativo di fornitura o addirittura nella fase esecutiva attraverso idonea documentazione attestante gli opportuni adeguamenti integrativi/correttivi nonché lo svolgimento delle verifiche anche se effettuate a posteriori/in sanatoria/ora per allora o se, invece, un adeguamento postumo risulti inammissibile scontrandosi con la regola generale del tempus regit actum per cui il bando di gara è soggetto alla disciplina ratione temporis vigente al momento della sua pubblicazione e ciò a tutela dei superiori principi della par condicio, di trasparenza e di certezza del diritto che verrebbero irragionevolmente sacrificati ove si consentisse di modificare le regola della procedura in corso di gara.

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