Parere tratto da fonti ufficiali

Applicabilità delle misure relative alla parità di genere e all'inclusione lavorativa alle imprese estere
QUESITO del 08/06/2023

Con riferimento alle misure previste all’art. 47 della L.108/2021, n. 108 di conversione del D.L. 77/2021, in particolare commi 2, 3 e 3 bis relative alle pari opportunità generazionali e di genere e per l’inclusione lavorativa di persone con disabilità, si chiede se le imprese estere, che occupino più di 50 dipendenti che, in quanto estere, non sono soggette agli obblighi di cui all’art. 46 del D.Lgs 198/2006, possano ritenersi rientranti nelle ipotesi di cui al comma 3 quali “operatori diversi da quelli indicati al comma 2” e pertanto tenuti a presentare, entro sei mesi dalla stipula del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale. In caso affermativo si chiede se siano tenuti anche alla trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Qualora questa interpretazione non fosse corretta si chiede come applicare la misure volte a favorire la parità di genere alle imprese estere.
Analoghe considerazioni rispetto alla previsione di cui al comma 3 bis. In particolare si chiede l’ammissibilità di accettare da parte di imprese estere una certificazione di regolarità rispetto ad una normativa analoga nel paese di appartenenza in tema di diritto al lavoro di persone con disabilità e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi previsti da quella legge. Anche in questo caso si chiede se tali operatori siano tenuti alla presentazione della suddetta relazione alle rappresentanze sindacali.

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