Parere tratto da fonti ufficiali

Le attività di bonifica da ordigni bellici sono servizi oppure lavori riconducibili alla cat. SOA OG 12?
QUESITO del 10/10/2022

L’ANAC, col Comunicato alle SOA n. 5 del 12/04/2001 affermava che “… le attività di bonifica da ordigni bellici non possono essere considerate come rientranti nell’ambito oggettivo definito dall’art. 2, comma 1, della Legge 109/94 e successive modificazioni e quindi non assoggettabili al nuovo sistema di qualificazione regolato dal D.P.R. 34/2000, bensì sono da considerarsi più propriamente dei servizi”. Ad oggi tale comunicato, emesso oltre vent’anni fa, potrebbe risultare anacronistico rispetto alle evoluzioni normative derivanti dalla soppressione del DPR 34/2000 da parte del DPR 207/2010 e dall’introduzione del DPR 50/2016 e smi. A parere di questa Stazione Appaltante (SA), le gare relative alle opere di bonifica degli ordigni bellici, dovrebbero più logicamente essere inquadrate come lavori ed associate alla categoria SOA OG 12, la cui declaratoria indica “opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale... comprende in via esemplificativa... la bonifica di materiali pericolosi... nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori... in termini d'informazione e sicurezza”. Tali complesse e rischiose attività, hanno di norma un costo ben superiore alla soglia di € 140.000 + IVA prevista per i servizi. L’inquadrarle come tali quindi, oltre a causare una carente tutela per la mancanza di SOA, imporrebbe all’SA il dover sistematicamente operare sopra soglia, con conseguenti enormi aggravi burocratici legati alle difficoltà delle procedure comunitarie, le cui tempistiche non risultano essere spesso compatibili con l’urgenza richiesta per l’affidamento contrattuale. Per quanto precede si chiede se, il vigente quadro normativo, possa permettere alle SA di inquadrare come lavori le attività di bonifica ordigni bellici, associandole alle attività previste dalla categoria SOA OG12. Ten. Col. Filippo STIVANI.

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