Parere tratto da fonti ufficiali

D.Lgs. 36/2023, art. 50, comma 1, lett. a) e b) - Affidamento diretto, obbligo o facoltà?
QUESITO del 18/07/2023

L'utilizzo dell'affidamento diretto, entro i limiti d'importo stabiliti dalla normativa in oggetto, è un obbligo oppure una facoltà? Ad avviso della scrivente Stazione Appaltante (SA), a differenza delle disposizioni emanate nel periodo emergenziale, la novella legislativa parrebbe imporre un vero e proprio obbligo, in ragione delle seguenti considerazioni: 1 - non è scritta alcuna deroga in tal senso, a differenza ad esempio della procedura negoziata per lavori sopra il milione di euro + IVA per la quale, il legislatore, ha espressamente indicato il possibile uso di una procedura diversa, nel caso specifico ad evidenza pubblica; 2 - nell'allegato I.3, rubricato "termini delle procedure d'appalto e di concessione" non figura l'affidamento diretto, quasi a voler indicare che lo stesso, in quanto tale, deve avvenire "sic et simpliciter" (vedasi parere 764) ossia con immediatezza. Per quanto precede si è del parere che, entro le soglie previste per gli affidamenti diretti, l'SA non possa deliberatamente scegliere di aggravare le procedure utilizzando quelle di difficoltà superiore, indicate al predetto allegato I.3. Quale best practice, ma a condizione di non allungare eccessivamente le tempistiche di definizione della pratica sarà comunque consentito, oltre all'affidamento diretto "sic et simpliciter", acquisire preventivi direttamente tramite RdO MEPA oppure anche tramite PEC/altra modalità di comunicazione elettronica procedendo, in quest’ultimo caso, alla successiva stipula di una trattativa diretta MEPA col migliore di essi. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata.

Per consultare la risposta del quesito devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

Effettua login Registrati

Argomenti:

Condividi questo contenuto: