Parere tratto da fonti ufficiali

Parere per la deroga al Cod. Appalti ex legge Regione Liguria n. 42/2021 - affidamento nettezza urbana
QUESITO del 27/04/2023

Con la presente si propone il seguente quesito relativo alla procedura applicabile al servizio in oggetto.PREMESSO che:
con atto n° 3062 di rep. in data 28/5/2020 è stato stipulato con la società Egea Ambiente Srl contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di nettezza urbana nel territorio comunale;
con contratto aggiuntivo – integrativo n° 3116 di rep. in data 16/7/2021 il servizio di appalto è stato esteso alle aree sede di edifici e strutture dell’Ospedale S. Corona;
il servizio è stato inizialmente appaltato per il periodo dal 1/2/2020 al 31/8/2021;
essendo prevista per legge la gestione del servizio sulla base di ambiti territoriali ottimali e sotto l’egida di una Autorità d’Ambito, nel caso individuata nella Provincia di Savona, il contratto prevedeva una clausola risolutiva automatica, per factum principis, nel caso di (e nel momento di) inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall’Autorità d’Ambito;
il servizio è stato successivamente protratto, con il consenso dell’affidataria, dall’1/9/2021 al 31/12/2021, essendo nel frattempo stato avviato, come da pronunciamenti dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito, il procedimento di affidamento in house providing del servizio di gestione integrata rifiuti urbani del bacino di affidamento provinciale, con iniziale previsione di avvio, per l’anno 2022, del servizio stesso, scelta da ultimo ribadita con atto del 3 novembre 2022;
con contratto Rep. n. 3135 del 31/12/2021, Egea Ambiente è stata incaricata della prosecuzione del servizio per l’ulteriore periodo 1/1/2022-15/1/2023 e comunque non oltre la data di affidamento del servizio d’ambito provinciale, da disporsi entro il 31/12/2022 ai sensi dell’art. 42 della l. r. Liguria 29/12/2021 n° 22;
con nota 27/12/2022 prot. 61067, la Provincia di Savona ha comunicato che, ai sensi delle nuove disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2023, le procedure avviate di affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani nei bacini territoriali definiti dalla pianificazione settoriale possono e devono oggi essere concluse entro il termine del 30/6/2023 (art. 20 l. r. Liguria 16/2022);
con la suddetta nota, la Provincia ha altresì specificato, da un lato, che sta procedendo con l’affidamento in house del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino di affidamento provinciale e, dall’altro lato, che i Comuni, al fine di garantire i servizi di igiene urbana oltre la data del 31/12/2022, ai sensi del comma 3 l.r. 22/2021, “potranno prorogare l’affidamento del servizio di gestione in essere per un tempo tecnico di ulteriori mesi sei (fino al 30 giugno 2023), inserendo comunque una opportuna clausola contrattuale risolutiva anticipata, laddove la Provincia affidi in house il servizio del Bacino di Affidamento Provinciale a SAT Spa quale gestore unico”;
sempre con la suddetta nota, la Provincia ha evidenziato che “I Comuni che si trovano nella condizione di non poter prorogare il servizio al gestore in essere e quindi nella necessità di provvedere ad un nuovo affidamento, non potranno procedere in via ordinaria ma come meglio illustrato nella nota di Regione Liguria protocollo n. 782275 del 08/08/2022 (assunta a protocollo della Provincia di Savona n. 31116 del 08/08/2022)”, vale a dire tramite provvedimenti di carattere contingibile ed urgente, ai sensi dell’art. 50 D.lgs 267/2000;

CONSIDERATO che:
approssimandosi la scadenza dell’affidamento del servizio a Egea Ambiente, prevista per il 15/1/2023, questa P.A., sulla scorta delle riferite indicazioni provinciali e regionali, ha chiesto ad Egea la disponibilità alla prosecuzione del servizio stesso alle medesime condizioni ed ai medesimi prezzi;
la Società, con mail del 30/12/2022, acclarata al protocollo comunale il 5/01/2023 prot. 583, ha espresso la propria volontà di proseguire il servizio ma solo a ben diverse e più onerose condizioni economiche;
quindi, non è stato possibile procedere tramite proroga tecnica, anche in considerazione del fatto che le nuove condizioni economiche prospettate non sono apparse accoglibili, non avendo la Società provato l’intervenuta insostenibilità economica del servizio;
pertanto, sussistendo nell’immediato la necessità di garantire la continuità del servizio di gestione rifiuti, servizio essenziale, incidente sull’igiene, l’ambiente e la salute pubblica, fino all’affidamento in house a Sat s.p.a., società interamente pubblica partecipata dai Comuni dell’Ambito (tra cui l’esponente Amministrazione) e dalla Provincia di Savona, quale gestore unico, previa comunicazione di avvio del procedimento e relative osservazioni da parte di Egea Ambiente, è stata emanata un’Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 Dlgs 267/2000 (n. 1/4 del 16/01/2023) per la prosecuzione del servizio, da parte di Egea, “alle attuali modalità esecutive e condizioni economiche, dal 16/01/2023 fino al 30/6/2023, con condizione risolutiva immediata nel caso in cui abbia luogo anticipatamente l’affidamento del servizio a SAT spa quale gestore del bacino di affidamento provinciale”;
TENUTO CONTO che:
Egea Ambiente ha proposto ricorso al Tar Liguria per ottenere l’annullamento dell’Ordinanza contingibile ed urgente suddetta, sul presupposto che l’adeguamento dei prezzi richiesto risulterebbe “irrinunciabile” per il raggiungimento dell’equilibrio economico del servizio oltre che per evitare ripercussioni sull’esecuzione corretta, efficiente ed efficace del servizio stesso, richiedendo anche il risarcimento del danno subito, prospettato nella rilevante entità data dalla differenza tra le condizioni contrattuali precedentemente praticate e su cui si basa l’Ordinanza sindacale e quanto preteso dalla Società nell’opporsi al differimento;
nel frattempo, S.A.T. S.p.a, con nota del 03/03/2023 acquisita agli atti comunali il 06/03/2023 prot. n. 7383, ha manifestato la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio alle medesime condizioni esecutive ed economiche ordinate a Egea Ambiente, a far data, al più tardi, dal quarantesimo giorno successivo al momento in cui ciò venga formalmente disposto;
VISTO che:
SAT assicura di garantire il rispetto degli standard qualitativi del servizio, pur mantenendo le medesime condizioni esecutive ed economiche precedentemente in atto, così da non imporre alla collettività costi superiori a quanto strettamente necessario ai fini dell’erogazione del servizio;
SAT Spa, oltre ad essere partecipata da questa Amministrazione, è altresì soggetto deputato a divenire a breve affidatario del servizio rifiuti per l’intero Ambito Ottimale;
quindi, il Comune ritiene opportuno procedere ad ordinare a SAT, mediante nuova Ordinanza contingibile ed urgente in tal senso, la prosecuzione del servizio alle indicate condizioni, posto che ciò risponde ad esigenze di maggiore efficienza ed economicità rispetto all’affidamento ad EGEA in regime di contenzioso e potenzialmente foriero di maggiori oneri, affidamento che pertanto è stato revocato in data odierna con provvedimento n. 8 R.G. 46 del 21.03.2023, cui si rimanda circa le relative ragioni e circa i relativi presupposti di legittimità;
VISTA la nota della Provincia di Savona 1/3/2023 classifica 19.4.1-2/2023, con cui la Provincia ha confermato quanto
già esplicitato con nota 27/12/2022 n° 61067, condividendo così il modus operandi preannunciato con la nota comunale
23/2/2023 n° 6327 ed attuata mediante la presente ordinanza;
CONSIDERATE:
da un lato, le esigenze di urgenza e di tutela della sanità e dell’igiene pubblica che impongono di garantire la continuità del servizio di gestione rifiuti, servizio essenziale, incidente appunto sull’igiene, l’ambiente e la salute pubblica e, contestualmente, dall’altro lato, le esigenze di efficacia, efficienza ed economicità del servizio;
la presenza, in capo a SAT, delle condizioni per lo svolgimento ottimale del servizio, come dimostrato dall’essere la medesima gestore dei servizi per 34 comuni dell’ambito, tra i quali i comuni di Alassio, Albenga e Varazze, aventi popolazione ampiamente superiore a quella di questo Comune, ed in procinto di divenire gestore unico dell’ambito ottimale;
VISTI:
il divieto di cui all’art. 42 IV c.l. r. Liguria 22/2021;
l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;
in data 21.3.2023 è stata emessa ordinanza sindacale n. 9 RG 47 ordinando a SAT Spa la prosecuzione del servizio rifiuti alle modalità esecutive e condizioni economiche già ordinate a Egea Ambiente Srl con Ordinanza n. 1 R.G. 4 del 16/01/2023, dal 24/04/2023 fino al 30/6/2023, con condizione risolutiva immediata nel caso in cui abbia luogo anticipatamente l’affidamento del servizio al gestore unico del bacino di affidamento provinciale.
Successivamente, con ordinanza sindacale n. 16 RG 63 del 24.4.2023 la predetta Ordinanza contingibile ed urgente nei confronti di SAT SpA, n° 9 del 21.03.2023 è rettificata quanto al termine di inizio della gestione del servizio rifiuti da parte di SAT SpA, nel senso che il termine stesso è stato posticipato al 15.05.2023.
Tutto quanto premesso, e considerato che il canone mensile del servizio in argomento ammonta a € 186.510,07 + IVA, si richiede a Codesta Spett.le Autorità se sia corretto non considerare il presente servizio come affidabile ex art. 1 comma 2 lettera a) legge n. 120/2020 modificato dalla legge 108/2021, trattandosi peraltro di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti con soggetto individuato non dalla S.A ma dalla Provincia di Savona, ma bensì soggetto, come indicato nella premessa, all’ordinanza contingibile ed urgente adottata secondo quanto indicato dalle note della Provincia di Savona e della Regione Liguria richiamata la Legge Regionale n. 42/2021.
Nel caso non venga ritenuta valida tale interpretazione della norma si chiede di voler indicare la procedura corretta.

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