Parere tratto da fonti ufficiali

Bando servizio di revisione contabile società controllate
QUESITO del 21/12/2022

La scrivente Amministrazione regionale è titolare dell'intero capitale sociale di una società in-house e di un'altra società non in-house.
Sulla base di quanto disposto dall’art. 3 del D.lgs. 175/2016 e in conformità alle disposizioni degli statuti sociali, il controllo contabile delle suddette società è esercitato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell’apposito registro, diverso dal collegio sindacale e nominato dall’Assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 39/2010.
Sembra pacifico per la scrivente che ogni singola società può svolgere direttamente la procedura per l’affidamento dell’incarico per la revisione legale dei conti, ai sensi del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, per la certificazione dei propri bilanci.
In questa sede si chiede se l'Amministrazione regionale può, al fine di conseguire una probabile economia di spesa e una omogeneità di valutazione contabile delle proprie controllate, svolgere direttamente una procedura per l’affidamento dell’incarico per la revisione legale dei conti di entrambe le società.
Nel caso di risposta positiva al precedente quesito, si chiede se l'onere del servizio di revisione legale dei conti debba essere fatto ricadere sulle società beneficiarie, al fine di evitare il rischio di alterazione della concorrenza o la violazione di qualunque norma non considerata.
Per una più completa valutazione, si precisa che si prevede una base di gare di 150.000 euro per un triennio.

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