Parere tratto da fonti ufficiali

Revisione prezzi negli appalti di lavori
QUESITO del 27/03/2023

In riferimento all' art. 29 comma 1, del D.L. n. 4/2022, cvt. nella L. n. 25/2022, per le gare di lavori in cui il bando o la lettera di invito vengano pubblicati in data anteriore al 31/12/2023, si chiede se la normativa possa essere interpretata nel senso che la compensazione per la percentuale eccedente il 5% rispetto al prezzo rilevato nell' anno di presentazione dell' offerta e comunque in misura pari all' 80% di detta eccedenza, si applichi per tutta la durata del contratto che scaturirà dalla gara, ben oltre, quindi, il 31/12/2023.
In alternativa si chiede se sia corretto inserire nel capitolato di appalto una clausola che preveda la compensazione, ai sensi dell' art. 29, comma 1, lett. b) del D.L. n. 4/2022, solo fino al 31/12/2023 precisando che dopo il 31/12/2023 non sarà più applicata tale compensazione, operando, a partire dal 01/01/2024, la revisione prevista dall' art. 106, comma 1, lett. a) quarto periodo D.lgs. 50/2016 ("per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate sulla base dei prezzari di cui all' art. 23, comma 7, solo per l' eccedenza rispetto al 10 per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà").
Il Coordinatore del Servizio Gare Università di Pisa (Dott. Gabriele Tabacco)

Per consultare la risposta del quesito devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

Effettua login Registrati

Argomenti:

Condividi questo contenuto: