Art. 18 (Autocertificazione)

1. Le amministrazioni adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Modificato dal DPR 157/2007; modificato dal DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020, modifica confermata in sede di conversione

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

3. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione é tenuta a certificare.

3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. introdotto dal DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020, modifica confermata in sede di conversione

Si veda quanto disposto dall'art. 12 comma 3 del DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020 converitto dalla L. 120/2020 in vigore dal 15-09-2020
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Giurisprudenza e Prassi

REQUISITI SPECIALI - ACQUISIZIONE D'UFFICIO ATTESTAZIONE “BUON ESITO” DEI SERVIZI ESEGUITI A FAVORE DELLA STESSA STAZIONE APPALTANTE CHE HA BANDITO LA GARA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2017

L’attestazione del “buon esito” dei servizi di pulizia spiagge svolti non e' nel caso di specie necessaria, essendo questi stati prestati nei confronti dello stesso Comune, che ha bandito la gara per cui è controversia.

Ed infatti, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge n. 241 del 1990, le Amministrazioni che bandiscono una gara pubblica devono acquisire d’ufficio i documenti necessari all’istruttoria già in loro possesso, in coerenza con le esigenze di semplificazione amministrativa ed in ossequio al divieto di aggravamento del procedimento (Cons. Stato, V, 28 dicembre 2011, n. 6947; IV, 16 luglio 2007, n. 4011).

SETTORI SPECIALI - DISCIPLINA APPLICABILE E GIURISDIZIONE

TAR AOSTA AO SENTENZA 2008

Per effetto del combinato degli articoli 207, comma 2, lett. b), e 213 del codice dei contratti pubblici – una societa' concessionaria della gestione di aeroporti, ove anche dovesse esserne esclusa la natura di amministrazione aggiudicatrice o di impresa pubblica, è ente aggiudicatore in quanto annovera tra le proprie attivita' quelle concernenti “porti e aeroporti” ed opera in virtu' di un diritto esclusivo concesso dall’autorita' competente. In tale qualita', la societa' è comunque tenuta all’applicazione della parte III del codice, avente ad oggetto i “contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali”. La controversia all’esame – proprio in quanto relativa ad una procedura svolta da un soggetto tenuto, nella scelta del contraente, “all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale” – è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 244 del codice dei contratti pubblici).

In attuazione di tale norma l’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, espressamente richiamato al punto 19.2 del disciplinare) – dispone che le amministrazioni “non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualita' personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti gia' in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare”: in tali ipotesi le amministrazioni sono tenute a provvedere, su indicazione dell’interessato, all’acquisizione diretta delle informazioni contenute nei documenti dalla stessa posseduti.

Gli artt. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non solo consentono, ma, a ben vedere, impongono alle amministrazioni procedenti di acquisire d'ufficio i documenti, necessari all'istruttoria, gia' in loro possesso, in coerenza con le esigenze di semplificazione amministrativa ed in ossequio al divieto di aggravamento del procedimento” (Cons. St., Sez. IV, 16 luglio 2007, n. 4011, ove, con riguardo agli articoli richiamati, si aggiunge che “i caratteri generali della formulazione delle menzionate disposizioni, l'insussistenza, nelle stesse, di espresse deroghe od eccezioni al loro ambito d'applicazione oggettivo e, soprattutto, l'assenza, nella normativa che disciplina le procedure di affidamento di appalti pubblici, di previsioni speciali che impediscano espressamente l'acquisizione degli attestati in possesso delle amministrazioni aggiudicatici precludono, per un verso, un'esegesi della normativa citata che escluda dal suo perimetro applicativo le procedure di aggiudicazione di contratti pubblici ed impongono, per un altro, di interpretarla ed applicarla, anche in ossequio al principio del favor partecipationis ed in conformita' ai recepiti principi, ivi consacrati, di semplificazione amministrativa, a tale tipologia di procedimenti”).

SOCIETA' CONSORTILE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

TAR ABRUZZO PE SENTENZA 2007

La lettera d’invito - che costituisce, come è noto, la lex specialis della gara in questione - prevedeva espressamente che nella busta n. 1, contenente la documentazione amministrativa, avrebbe dovuto essere inserita la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, allegata alla lettera d’invito e relativa ai requisiti morali dei componenti della consorziata indicata per l’esecuzione, con la precisazione che, in caso di imprese consorziate, tale dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata da ciascuna di tali imprese. Tale dichiarazione - precisava ulteriormente la lettera d’invito - “costituisce elemento indispensabile per la validità dell’offerta”, con l’ulteriore chiarimento che “l’eventuale omissione o non corretta compilazione, comporterà l’esclusione dalla gara”.

Dalla lettura di tali disposizioni contenute nella lettera d’invito in esame si rileva, pertanto, per un verso che le imprese partecipanti avrebbero dovuto produrre, a pena di esclusione, la predetta dichiarazione sostitutiva, per altro verso che tale dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata da ciascuna delle imprese consorziate e per altro verso ancora che con tale atto avrebbe dovuto, tra l’altro, dichiararsi che nei confronti dei “componenti il consiglio di amministrazione” non era mai stata pronunciata sentenza passata in giudicato per alcuni specifici reati.