Nel 2020 il Comune di "OMISSIS" ha indetto una “Procedura aperta per l’affidamento, in concessione, dei servizi di gestione ordinaria, accertamento e riscossione coattiva dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e della Tassa Rifiuti Giornaliera, nonché della riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie, extra tributarie e patrimoniali.” La scrivente si è aggiudicata la gara ed il contratto, dopo i primi 5 anni, è in scadenza al 30/11/2025, senza che siano mai state sollevate contestazioni di sorta. In virtù del comunicato del Presidente dell’ANAC del 22/12/2015, essendo la scrivente disponibile al rinnovo quinquennale (avendo d’altronde partecipato ad una gara di durata potenziale di 10 anni e non di 5), si chiede un parere sulla legittimità del rinnovo del contratto nel caso di specie e se vi sono ragioni valide, esercitabili dall’Ente, per negare legittimamente il rinnovo già previsto. Se fosse corretta l’interpretazione circa l’assimilabilità della concessione dei tributi all’appalto dei tributi, si chiede se per gli affidamenti di tali servizi trovi applicazione l’art.187 del codice (che vieta l’affidamento diretto) o l’art.50, considerando che i parametri previsti dagli artt. 176 e ss. del codice sono poco o per nulla conferenti con le concessioni dei servizi tributari.
L’art. 59 del Codice dei contratti prevede che le Stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a 4 anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati. Fermo quanto sopra, si chiede se siano comunque applicabili l’art. 120 comma 10 in tema di opzione di proroga e l’art. 120 comma 1 in tema di varianti in corso d’opera, che determinerebbero il superamento della durata di 4 anni prevista dal Codice. In sintesi, si chiede se sia possibile ad esempio prevedere una durata di tre anni con opzione di proroga ai sensi del 120 comma 10 di ulteriori tre anni, oppure se la proroga debba limitarsi a un solo anno per non superare il limite dei quattro anni. Grazie Distinti saluti
Buongiorno poniamo il seguente quesito: nel caso di fornitura annuale o pluriennale di componenti elettromeccanici identificati in ricambi originali per i quali non si ha una stima certa della tipologia e delle quantità, (ma una sola storicità di importo netto, tipologia di massima, e quantità indicative di acquisto avvenuti negli anni precedenti) si chiede quali prezzi sia corretto utilizzare per definire il valore stimato dell’appalto/dell’accordo quadro. E' corretto utilizzare il listino ufficiale del produttore o in alternativa il medesimo listino ufficiale già ribassato di una quota di sconto (considerando che il listino ufficiale del produttore è usualmente soggetto ad importanti scontistiche verso i rivenditori)? Inoltre, nel caso i componenti fossero esattamente identificati e quindi si proceda con una procedura di affidamento mirata ad una unica fornitura NON continuativa ma univoca, (codice componente, nr. pezzi ….) è corretto utilizzare i prezzi medi di acquisto sul mercato (quindi già scontati e ricaricati) per definirne il valore (e se del caso procedere con un affidamento diretto) o è comunque necessario utilizzare i listini del produttore? Grazie Il Servizio Gare
Buongiorno, siamo aggiudicatari di una gara alla quale abbiamo partecipato in RTI con altra impresa. Tutti i documenti presentati sono stati redatti in nome e per conto di tale raggruppamento temporaneo, dopo la relativa costituzione con atto notarile. Anche le polizze fideiussorie e assicurative sono state intestate a nome del RTI. Dovendo ora presentare la fideiussione per la richiesta di anticipazione, come prevista dal contratto, chiediamo se è possibile presentarle singolarmente, una per ognuno dei due componenti partecipanti al RTI (con annessa richiesta di anticipazione singola o da parte del RTI), oppure se è obbligatorio formalizzare un'unica fideiussione intestata all'intero RTI.
Buongiorno, il quesito che poniamo riguarda l'applicazione del CCNL. Abbiamo necessità di procedere con un affidamento diretto per un servizio. L'Operatore Economico individuato è una ditta individuale artigiana, il cui unico operaio è l'imprenditore stesso. In questo caso va comunque indicato il CCNL applicabile? Nel caso in cui non fosse necessario cosa va scritto nella determina? Grazie e buon lavoro
Buonasera, la presente per richiedere un parere in ordine all'interpretazione di alcune disposizioni del d.lgs. n. 36/2023, alla luce delle novelle apportate dal d.lgs. n. 209/2024. In particolare si vuole sapere come coordinare gli obblighi conseguenti alla clausola sociale in senso stretto (quella, per intenderci, che impone l'obbligo di procedere, in via prioritaria e qualora si debba acquisire nuovo personale, all'assunzione dei dipendenti del precedente affidatario), qualora presente negli atti di gara, con le ulteriori prescrizioni in tema di clausole sociali in senso lato previste dall'art. 57, co. 1, d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dall'art. 1, co. 4-6-7, dell'Allegato II.3 al suddetto d.lgs. n. 36. I nostri dubbi derivano da quanto segue. Secondo dette norme, le Stazioni appaltanti devono inserire negli atti di gara delle clausole che prevedano, come requisiti di partecipazione, dei criteri orientati a promuovere inclusione e parità e, in ogni caso, il legislatore ha previsto, sempre quale requisito di partecipazione, la presentazione, in fase di offerta, di una dichiarazione di impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, sia all'occupazione giovanile, sia all'occupazione femminile. Cosa succede, però, se in gara è prevista la clausola sociale? La Stazione appaltante che intende inserirla deve espressamente prevedere la deroga ai suddetti requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 1, co. 7 dell'Allegato II.3, motivandola appunto con la previsione della clausola sociale? E se non lo fa, che succede? Se sarà necessario, all'esito dell'eventuale aggiudicazione, procedere a nuove assunzioni si avrà l'obbligo di chiamare prioritariamente i lavoratori già alle dipendenze del precedente affidatario: ma se questi non rientrano nelle categorie di "giovani" e "donne" come dovrà comportarsi l'operatore economico? Se invece tra i lavoratori interessati dalla clausola sociale fossero presenti giovani e/o donne, questi dovrebbero essere preferiti nella proposta di assunzione del nuovo affidatario, rispetto agli altri lavoratori pure già impiegati nell'appalto (uomini adulti), per adempiere agli obblighi previsti dalle norme sopra riportate? E ancora: se i lavoratori interessati dalla clausola sociale non dovessero accettare di passare alle dipendenze del nuovo aggiudicatario, in mancanza di deroga dei requisiti di partecipazione (di cui al comma 7) sopra indicati da parte della Stazione Appaltante e, dunque, di applicazione delle previsioni dell'Allegato II.3, come deve comportarsi l'operatore economico? Grazie
ACCESSO AGLI ATTI - concorrenti esclusi In una gara sopra soglia a procedura aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la quale si è ricorso all’inversione procedimentale. È stata prevista una soglia di sbarramento di 45 punti sui 70 punti dell’offerta tecnica. Sono state ricevute dieci offerte e cinque concorrenti sono stati esclusi per mancato superamento della soglia di sbarramento. Dopo la comunicazione del provvedimento di esclusione, il quinto, il quarto e il primo degli esclusi hanno fatto istanza di accesso ai seguenti atti: - tutti i verbali, - le offerte di tutti i concorrenti, esclusi e ammessi alle fasi successive, motivando con “eventuale tutela in sede giurisdizionale delle proprie ragioni” e “concreto esercizio di tutela giurisdizionale dei propri diritti”. Chiediamo cortesemente di chiarire i seguenti dubbi: 1) in caso di istanza di accesso ai soli verbali di gara, i concorrenti sono da considerare controinteressati e come tali da informare ai fini dell’eventuale opposizione (art. 3 DPR 184/2006)? 2) i concorrenti esclusi hanno diritto di vedere TUTTI i verbali, compresi quelli relativi alle fasi successive alla loro esclusione (es. attribuzione del punteggio alle offerte economiche, esame documentazione amministrativa/soccorso istruttorio, anomalia, verifiche possesso requisiti)? 3) i concorrenti esclusi hanno diritto di vedere le offerte di TUTTI i concorrenti esclusi e ammessi alle fasi successive? 4) il concorrente escluso che non impugna il provvedimento di esclusione entro 30 giorni dalla sua comunicazione e che non presenta istanza di accesso agli atti, si può considerare definitivamente escluso e quindi ex art. 90, comma 1, lett. c) non essere destinatario della comunicazione di aggiudicazione? Ringraziando per l'attenzione, i miei migliori saluti
Buongiorno, siamo un'istituzione scolastica che deve acquistare biglietti per museo da una Fondazione che è un ETS. Si applica il codice degli appalti? e se no quali norme del codice degli ETS si applicano? e quali procedure è necessario mettere in campo per acquistare?
Per la partecipazione ad una gara, tra i requisiti di capacità tecnica e professionale, è richiesta l’esecuzione, negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, di almeno 1 contratto analogo a quello in affidamento di importo minimo pari a € 800.000,00 (iva esclusa) anche a favore di soggetti privati. La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: • certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; • contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; • attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; • contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Per maggiori approfondimenti alleghiamo Disciplinare di gara. Quale referenza chiediamo se è possibile presentare un precedente contratto analogo al quale abbiamo partecipato in RTI con altro OE. La particolarità è che nei ruoli/suddivisione dei compiti all’interno del RTI, i lavori/forniture/servizi che oggi potrebbero rispondere al requisito di gara richiesto dalla S.A. erano in capo all’altro componente del raggruppamento stesso (con fatturazione disgiunta tra gli OE partecipanti). In ogni caso, più in generale, vorremmo anche sapere se una precedente partecipazione in RTI può valere, quale contratto analogo, per la sola quota di propria partecipazione oppure dell’intero valore dell’appalto. Grazie e buon lavoro.
BUONGIORNO, NEL CASO DI PARTECIPAZIONE AD UNA GARA DOVE SI RICORRE ALL’AVVALIMENTO PRESTATO DA UN’UNICA AUSILIARIA , SIA PER ACQUISIRE IL REQUISITO DI PARTECIPAZIONE DELL’ATTESTAZIONE SOA, SIA PER ACQUISIRE LE CERTIFICAZIONI ISO FINALIZZATE A MIGLIORARE L’OFFERTA TECNICA, PUO’ ESSERE PREDISPOSTO UN UNICO CONTRATTO DI AVVALIMENTO, NEL QUALE VERRANNO MESSI A DISPOSIZIONE SIA L’ATTESTAZIONE SOA CHE LE CERTIFICAZIONI ISO? IN QUESTO CASO, QUALI DICHIARAZIONI, TRA QUELLE A CUI E’ TENUTA L’AUSILIARIA VANNO INSERITE NELLA BUSTA AMMINISTRATIVA, E QUALI INVECE NELLA BUSTA DELL’OFFERTA TECNICA? SE INVECE, CIO’ NON DOVESSE ESSERE POSSIBILE, SI DOVREBBERO PREDISPORRE DUE DISTINTI CONTRATTI DI AVVALIMENTO, UNO PER ACQUISIRE IL REQUISITO DI PARTECIPAZIONE DELL’ATTESTATO SOA (DA INSERIRE IN BUSTA AMMINISTRATIVA), E L’ALTRO PER ACQUISIRE IL REQUISITO MIGLIORATIVO DELL’OFFERTA (DA INSERIRE IN BUSTA TECNICA)?
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