Quesito 4 Il presente quesito ha per oggetto la corretta interpretazione della delibera n. 122 del 16 marzo 2022, con cui l’Anac ha individuato i dati e le informazioni da fornire per monitorare l’effettiva adozione dei requisiti e dei criteri premiali di cui all’art. 47 del DL n. 77/20212, in relazione ai contratti finanziati con risorse del PNRR del PNC. Questa riporta tra le cause di esclusione (pag. 5), per tutti gli OE, il non aver assolto al momento della presentazione dell’offerta agli obblighi di cui alla L. 68/1999, oltre alla mancata assicurazione, in caso di aggiudicazione, di assunzioni giovanili/femminili. A parere dello Scrivente sia l’art. 47 del DL 77/2021 che il nuovo Bando Anac (nei Requisiti generali) indicano tale previsione limitatamente agli OE con più di 50 dipendenti. Si chiede se la previsione contenuta nella cita delibera faccia riferimento agli obblighi di cui all’art. 17 della L. 68/99, valevole quindi solo con riferimento alle pubbliche amministrazioni; oppure se l’ultimo capoverso del comma 4, dell’art 47, del DL 77/21 abbia esteso genericamente il rispetto di tali obblighi. Quanto, invece, all’obbligo di acquisire i CIG in forma ordinaria tramite il sistema SIMOG, anche per gli affidamenti inferiori a 40 mila euro, per garantire le informazioni utili per le finalità di cui all’art. 213, comma 10, si chiede se le previsioni dell’art. 47, siano da applicare - in presenza di OE con più di 15 (o 50) dipendenti - anche in presenza di affidamenti diretti “puri” (e quindi sino a 139 mila euro), i quali vengono pertanto stipulati in assenza di bandi/avvisi e lettera di invito.
Quesito: Si chiede se l'elemento di valutazione relativo "alla riduzione dei tempi di consegna" possa essere inserito nell'Offerta Tecnica o debba far parte dell'offerta economica. Si pone tale quesito in quanto vi è giurisprudenza che considera illegittimo inserire l'offerta tempo (in quanto elemento economico) nell'ambito di quella tecnica (Consiglio di Stato, sez. V, 20.07.2021 n. 5463); mentre altra giurisprudenza (vds. Consiglio di Stato, sez. V, 31.03.2021 n. 2683) non considera tale elemento un’anticipazione dell’offerta economica, bensì una caratteristica dell’offerta tecnica, richiamando in tal senso l’art. 67, comma 2, lett. c), della direttiva 24/2014/UE, che menziona, tra i criteri per la valutazione dell’offerta tecnica, proprio il “termine di consegna o di esecuzione”, nonché l’art. 95, comma 6, lett. g), del d.lgs. n. 50 del 2016, che, tra i criteri oggettivi per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose, prevede “le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione”.
BUONGIORNO, con la presente sono a chiedervi ai sensi dell' art.47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, relativamente ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, comma 5 REQUISITO DELLA QUOTA DEL 30 PER CENTO DI ASSUNZIONI DA DESTINARE A NUOVA OCCUPAZIONE GIOVANILE E FEMMINILE, il calcolo del 30% va fatto sulla base dei nuovi assunti (ad esempio devo assumere 10 persone nuove ed il 30% = 3 persone di questi devono essere giovani con meno di 36 anni oppure donne ), oppure il calcolo del 30% va fatto sulla base dei dipendenti che siano già in forza alla data di aggiudicazione? a prescindere dalla risposta, il 30% su 10 nuovi assunti = 3 (posso assumere 3 giovani inferiore a 36 anni, oppure 3 donne , oppure 2 giovani di 36anni e 1 donna ) oppure devo assumere (3 giovani inferiore a 36 anni+3 donne , oppure 4 giovani di 36 anni e 2 donna ), questo non si capisce per come è stato riportat nel comma 5 dell'art. 47 .." "Fatte salve le deroghe di cui al comma 7, va dunque, ad esempio, esclusa un’azienda che si impegna all’incremento del 30 per cento componendolo con il 20 per cento di giovani e il 10 per cento di donne, salvo che queste percentuali non rispecchino i criteri per l’applicazione delle deroghe indicati di seguito." "Diversamente, invece, va, ad esempio, ammessa l’azienda che garantisce l’impegno con assunzioni che, sebbene nominalmente non superano la percentuale del 30 per cento, garantiscono tuttavia il target con un numero inferiore di unità in tutto o in parte caratterizzate dal doppio requisito di genere ed età (30 per cento di donne con meno di 36 anni oppure 20 per cento di donne con meno di 36 anni, 10 per cento di donne di almeno 36 anni e 10 per cento di uomini con meno di 36 anni).In termini assoluti, ad esempio, l’aggiudicatario che assume 20 persone rispetterà le quote previste non solo nel caso in cui assuma 6 uomini con meno di 36 anni e 6 donne con almeno 36 anni, ma anche qualora assuma 6 donne con meno di 36 anni oppure 4 donne e 2 uomini con meno di 36 anni e 2 donne con almeno 36." Inoltre per ultimo se l'impresa non ha necessità di assumere, anche se ha reso la dichiarazione in sede di gara di impegnarsi ad assumere il 30% di giovani inferiore a 36 anni e donne, deve per forza assumere? grazie
Questo Ente ha indetto una procedura di gara aperta per l'affidamento in concessione di un immobile di proprietà comunale da adibire a esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande. Alla seduta pubblica per l'apertura della busta amministrativa, avvenuta ieri, si è riscontrata la partecipazione di un solo operatore economico, il quale ha però omesso di allegare nella documentazione amministrativa la cauzione provvisoria. E' stato quindi attivato il soccorso istruttorio, al quale l'operatore ha risposto di poter presentare una polizza fideiussoria con scadenza successiva al termine di presentazione delle offerte. Si chiede quindi, alla luce del fatto che è pervenuta una sola offerta, se questa Stazione appaltante può accettare la polizza postuma o sia preferibile ribandire l'intera procedura di gara. Grazie.
Esiste in questo momento la possibilità di avere un adeguamento dei prezzi su un contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione di una gara, in cui c'è scritto che i prezzi sono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto. magari superato l'anno di contratto, dal secondo anno in poi per contratti triennali o anche piu lunghi. Considerata l'eccezionalità del momento e il pauroso aumento dei prezzi, a quale regolamento o legge ci si può appellare? E se esiste questa possibilità, come argomentarla? Grazie
Quesito n. 2 La stazione appaltante ha risolto, consensualmente, affidamento di Direzione Lavori per eccessiva onerosità sopravvenuta. La medesima SA deve, ora, affidare nuovamente tale incarico. Si premette che nel frattempo il “perimetro” dell’oggetto dell’incarico è modificato ed è potenzialmente inquadrabile non più come “lavori” ma (visto lo stato di avanzamento lavori) come “fornitura”. A parere dello Scrivente si ritiene che, a seguito della risoluzione, si possa avviare una procedura ex novo, a sé stante, con oggetto diverso e soprattutto determinabile in base al nuovo importo residuo. Nel primo caso, la SA procederebbe a individuare un DEC (e non più un DL). In tal caso si chiede, in subordine, se il corrispettivo dell’incarico del DEC deve essere determinato, come per il DL, in base al DM 17 giugno 2016. Per entrambe le soluzioni si chiede, se vi è l’obbligo di consultare il secondo in graduatoria (sebbene Anac abbia indicato, in caso di risoluzione consensuale, di non procedere con lo scorrimento della graduatoria – vds. delibera n. 737/2020).
Mi appresto a pubblicare RdO su MePA per l'affidamento di lavori di Global Service presso la ns. base militare in Kosovo. Il progettista ha ripartito l'importo dei lavori tra le categorie OG1, OG6 ed OG11 come si desume dal Capitolato Speciale di Appalto (di cui allego abstrcat) etichettando tutte le 3 lavorazioni quali prevalenti (!?). Questa Stazione Appaltante ha quindi pubblicato avviso a manifestare interesse (in allegato) citando la sola categoria prevalente OG1 Classifica II, quale qualificazione obbligatoria richiesta per l'ammissione alla gara, tralasciando la categoria OG11 in quanto ancorché categoria SIOS risulta essere di importo inferiore ai 150.000 euro, ricadendo quindi nell'alveo di applicazione dell'art. 90 del DPR 207/2010 (TAR Campania 1099/2020 e TAR Sicilia 2383/2020). Dovendo procedere alla pubblicazione della lettera di invito (RdO su MePA), si chiede un autorevole parere sui seguenti punti: - è corretto chiedere la sola qualifica prevalente OG1 (Classifica II) per i lavori di cui trattasi per poi chiedere, tra i documenti di gara, autocertificazione dei requisiti ex art. 90 del DPR 207/2010 per la parte di lavorazioni riconducibili ad OG11? - una ditta senza attestazione SOA in OG11 potrà quindi concorrere per i lavori di cui trattasi eventualmente subappaltando integralmente i lavori della citata categoria ancorchè si superi il limite del 50% indicato nel CSA? - appare corretto, a Vostro parere, l'operato del progettista, laddove etichetta tutte e tre le categorie quali "PREVALENTE", con QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA e SUBAPPALTABILE AL 50%? In caso di parere contrario a quanto prospettato dalla scrivente Stazione Appaltante (qualificazione obbligatoria e necessaria in OG11 a prescindere) ritenete opportuno che si proceda con la ripubblicazione dell'Avviso a manifestare interesse, per mettere in condizione le n. 12 ditte che hanno manifestato interesse, a rivalutare la partecipazione e l'evntuale riunione in ATI per soddisfare il requisito mancante..?! Grazie...!
Questo Ente ha in corso di pubblicazione un bando di gara per l'affidamento in concessione di una struttura da adibire a esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande. Il bando, pubblicato sulla GURI in data 07/02/2022 e con scadenza al 21/03/2022, prevede come obbligatoria l'effettuazione del sopralluogo, stante che il completamento della struttura (per finiture e arredi) sarà a carico dell'aggiudicatario e che è richiesta la presentazione di un progetto, che sarà valutato in sede di offerta tecnica (trattasi di gara con criterio offerta economicamente più vantaggiosa). Considerato che il termine per la richiesta di sopralluogo, così come fissato nel bando, è scaduto al 25/02/2022, senza che sia pervenuta alcuna richiesta, è prevedibile che la gara vada deserta. A tal proposito si chiede se è possibile prevedere, in questa fase in cui il bando è in corso di pubblicazione, una proroga del termine finale per la presentazione delle offerte (fissata al 21/03) e quindi anche una nuova data per l'effettuazione della richiesta di sopralluogo, riaprendo di fatto i termini per presentare la richiesta di sopralluogo. Si allega articolo del bando in cui è normato all'art. 11 il sopralluogo. In attesa di riscontro, cordiali saluti.
Salve, abbiamo partecipato ad una gara per la quale venivano richiesto, pena l'esclusione, di aver eseguito servizi analoghi a quello oggetto del bando. Sono stati indicati, per errore, una parte di servizi di un CPV diverso da quello richiesto. La nostra azienda possiede comunque i requisiti minimi, anche se non indicati nella dichiarazione a corredo della gara. Si può sanare questo errore? Essendo una gara in RTI i requisiti vanno posseduti in base alla percentuale di partecipazione al raggruppamento?
Al fine di procedere alla corretta impostazione di una gara con procedura Aperta, si sottopone a codesto Spett.le Studio il seguente quesito. Si premette che la Stazione Appaltante (Società A) è una società pubblica (con ente locale quale Socio Unico). La Società B (che svolge servizio di TPL) è una società partecipata interamente dalla Società A. Entrambe le società devono procedere all’acquisto di energia elettrica (per rispettive diverse finalità) mediante procedura ad evidenza pubblica. Ciò premesso, è intenzione indire un’unica procedura in cui la Società A svolga la funzione di Stazione Appaltante, in qualità di Capogruppo, anche per la Società B (aspetto disciplinato con regolamento interno); la scelta è motivata dal creare economie di scala, oltre che da diverse ragioni organizzative ed amministrative; in particolare, dall’opportunità di avere un unico fornitore per entrambe le società (le società hanno stessa sede legale ed operativa). Per tale motivo non è intenzione della Stazione appaltante procedere all’indizione di una procedura mediante divisione in due distinti lotti, al fine di evitare due diversi aggiudicatari. Ciò comporterà un solo Lotto (ma distinto in due "ambiti"), una sola aggiudicazione ma la stipula di due distinti contratti di appalto: uno per la società A, il secondo per la società B, con conseguente gestione dei relativi CIG che dovranno essere distinti per le due aziende. Si chiede quindi la fattibilità di impostare la gara con diversi ambiti, anziché la divisione in LOTTI. Ciò comporterà una sorta di Accordo Quadro con l’acquisizione di un CIG master della gara, da cui deriveranno due contratti applicativi (con cig derivati).
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