Nell’ambito delle spese economali che, come noto, non sono contratti d’appalto o accordi quadro e non richiedono l’acquisizione del CIG, si chiede se gli operatori economici siano esonerati dal trasmettere la dichiarazione (DGUE) e dal controllo dei requisiti di ordine generale. In caso di esonero, si chiede se sia comunque necessario verificare l’iscrizione alla White List provinciali qualora si tratti di una attività per le quali è obbligatoria l’iscrizione alle White List provinciali ex D.P.C.M. 18 aprile 2013, poiché ricadente tra quelle indicate al co.53 art.1 L.190/2012 come novellato dall'art. 4-bis, comma 2, legge n. 140 del 2020 "attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa", ad esempio in caso di spese economali per l’acquisto di servizi di ristorazione / catering.
In caso di approvvigionamento mediante adesione a convenzione stipulata da Consip o dalla centrale di committenza regionale, i controlli dei requisiti di carattere generale devono essere effettuati dalla centrale di committenza, così come confermato dal MIT (quesito 580/2019). In questi casi, pertanto, il RUP può procedere invitando l’operatore economico individuato a rendere un aggiornamento in merito al possesso dei requisiti necessari tramite apposita modulistica, gravando sul dichiarante l’impegno di comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto a quanto accertato da Consip in fase di gara. Si chiede se la procedura di verifica indicata sia corretta.
Buongiorno si richiede quanto segue in materia di accesso agli atti: Un concorrente partecipante ad una procedura aperta (OEPV attualmente in corso e per la quale sono state aperte solo le buste amministrative), ha chiesto - per ora solo telefonicamente - di conoscere l’elenco degli altri partecipanti. Il quesito che si pone è questo: fermo restando che l’art. 35 comma 2 lett. a) recita che “l'esercizio del diritto di accesso è differito: a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime” e quindi, salvo errore, sembrerebbe possibile “la pubblicità” dell’elenco dei partecipanti dopo la scadenza del termine, dobbiamo rendere pubblico automaticamente l’elenco dei partecipanti nell’area pubblica della nostra piattaforma digitale oppure dobbiamo attendere una richiesta formale del partecipante e rispondere soltanto a lui senza rendere pubblico l’elenco? Inoltre, come si identificano le fasi richiamate al comma 3 del medesimo art. 35? In ultimo, sempre per rispettare il differimento della visibilità delle informazioni alla comunicazione dell’aggiudicazione, si domanda se le sedute pubbliche sono ammissibili o meno? Grazie e cordiali saluti Il Servizio gare
Quesito Aprile La scrivente è una società pubblica, in house, che sta predisponendo la programmazione triennale degli acquisti ex art. 37 del Codice. Emerge chiaramente come gli schemi tipo di cui all’Allegato I.5 siano strutturati per la PA. Ciò posto, si chiede se i suddetti schemi, soprattutto relativi ai Lavori, siano vincolanti. Ad esempio la società esegue lavori (ristrutturazione della propria sede “privata”), ma non sono definibili, a parere di chi scrive, lavori funzionali ad Opere Pubbliche. Si evidenzia infatti che le schede riferite alla programmazione dei lavori sono dedicate alle Opere Pubbliche .
Quesito MARZO - La scrivente è una società pubblica, in house, soggetta quindi alla verifica ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 per i pagamenti superiori ad Euro 5.000,00 Ciò premesso, la medesima società ha aderito ad una Convenzione Quadro in Consip per la fornitura di energia elettrica e metano, selezionando l’opzione di pagamento attraverso RID. Si chiede se tale tipologia di pagamento sia illegittimità oppure se sia possibile effettuando la verifica contestualmente all’avvenuto pagamento tramite RID, attivando, in caso affermativo, la segnalazione all’Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo
Si chiede se quanto disposto dall’Art.56 c.2 “(…) fermo restando il rispetto degli art.95,95,98” sia da applicarsi solo all’operatore economico nella sua funzione di Stazione Appaltante privata, che ha l’obbligo verificare i requisiti degli esecutori dei lavori, oppure anche all’Amministrazione Pubblica che deve effettuare i controlli nei confronti dell’Operatore Economico / Soggetto Privato prima della stipula della convenzione. Grazie
L’art. 100 comma 11 prevede per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture che, - le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura. - Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati. Per la capacità tecnica la norma non prevede, come per la capacità economica, le migliori forniture nel decennio, le stazioni appaltanti stanno dunque chiedendo agli OE di presentare l’elenco di contratti analoghi per ciascun anno del decennio antecedente, NON ritenendo sufficiente un elenco, seppur consistente, riconducibile agli ultimi soli 3 anni. Quindi se la gara è stata pubblicata oggi 04.04.2025 è necessario dichiarare i contratti eseguiti in tutti gli anni del decennio antecedente fino ad arrivare nel 2015, appesantendo conseguentemente il lavoro del OE sia in fase di dichiarazione che di comprova. Questa interpretazione letterale della norma è corretta? Ed e dunque necessario per ogni anno del decennio antecedente fornire un elenco di contratti? E se un OE non ha forniture da dichiarare negli anni 2016 e 2017 ad esempio o se una società si è costituita da quattro anni, potrebbe essere considerata come mancanza del requisito di capacità tecnica? Grazie molte saluti
L’art 18 comma 3, sancisce: “Il contratto non può essere stipulato prima di (trentacinque) trentadue giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi: b) appalti basati su un accordo quadro;” Stiamo trovando gare ad AQ con aggiudicazione a più OE che nella legge speciale di gara prevedono comunque lo stand still, quindi il termine dilatorio di 32 gg.. Questa scelta della centrale di committenza/stazione appaltante è consentita? Possono derogare la norma? Grazie Saluti
Buonasera, si chiede cortesemente di esaminare il capitolato allegato
Considerato che il nuovo codice appalti, per calcolare la garanzia provvisoria (nei sopra soglia di regola del 2%), dice di fare riferimento al valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell’invito”, mentre il previgente art. 93 d.lgs. 50/2016 faceva riferimento al c.d. prezzo base. Siamo a chiedere se è corretto che per una gara multilotto, al quale la scrivente ha intenzione di partecipare per un solo lotto, la SA , con un chiarimento , abbia confermato che la cauzione debba essere presentata sul valore complessivo della gara e non sul valore del lotto di interesse, anche se si partecipa a un solo lotto. Grazie in anticipo
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