Giurisprudenza e Prassi

WHITE LIST - ATTIVITA' SOTTOPOSTE OBBLIGO ISCRIZIONE - NON VI RIENTRANO LE MERE FORNITURE AFFIDATE A TERZI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

L’art. 1, comma 53, l. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) elenca le attività “maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa” per le quali è richiesta l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 52, la c.d. white list, anche per stipulare contratti (o subcontratti) relativi a servizi, lavori e forniture pubblici.

Ai fini che interessano al presente giudizio, sono considerate attività c.d. sensibili, il “confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume” (lett. d) dell’elenco), la “fornitura di ferro lavorato” (lett. f) e i “noli a freddo di macchinari” (lett. e).

Nel computo metrico estimativo (pag. 38) sono effettivamente presenti una serie di voci che descrivono attività riconducibili ad esse; in particolare, le voci 109/11 e 209/127 (“Fornitura e posa in opera di calcestruzzo speciale autocompattante…”); 110/12 e 210/128 (“Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita…); 113/15 e 213/131 (“Pali speciali di fondazione, per ancoraggi o altro…”); 114/15 e 214/132 (“Maggiorazione alla realizzazione di pali speciali di fondazione…”); 115/17 e 215/133 (“Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa in opera di profilati tubolari in acciaio…”); 116/18 e 216/134 (“Sovrapprezzo alle armature dei micropali…”); 117/19 e 217/135 (“Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario…”); 118/20 e 218/36 (“Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per strutture portanti ed orditure…”); non possono essere, invece, ricondotte all’attività di “noli a freddo di macchinari” le voci elencate dalla ricorrente (111/13, 113/15 e 114/15), poiché non si evince dalla descrizione dell’attività ivi contenuta che esse consistano nella messa a disposizione di un macchinario senza operatore da parte di terzi per l’esecuzione di una prestazione.

Correttamente, all’interno del computo metrico tali voci sono assegnate alla categoria OS21 – Opere strutturali speciali (cat. 3), che le ricomprende secondo la descrizione contenuta nell’allegato A del d.P.R. 5 ottobre 2020, n. 207: per essere in possesso di tale requisito, nell’ambito dell’associazione temporanea di imprese aggiudicataria esse sono imputate alla mandante E.

Tuttavia, come risulta chiaramente dalla pur sommaria descrizione dell’attività, le voci richiamate stimano il costo della fornitura, ossia, per meglio dire, riportano il prezzo che dovrà essere corrisposto dal contraente ai fornitori per l’acquisto dei prodotti cementizi, di ferro ed acciaio da impiegare nell’esecuzione dell’appalto.

La resistente ha ben spiegato che, in fase di esecuzione, saranno imprese terze, contattate dalla capogruppo – che provvederà anche ad emettere gli ordini di acquisto – a fornire i materiali per l’esecuzione dell’appalto; essa si limiterà ad effettuare con le proprie maestranze la posa in opera del calcestruzzo per la formazione dei pali e dei ferri di armatura dei pali strutturali.

In conclusione, per quanto il computo metrico estimativo riporti nelle sue voci attività rientranti tra quelle elencate dall’art. 1, comma 53, l. n. 190 del 2012, le stesse non sono direttamente svolte da imprese componenti il raggruppamento aggiudicatario, ma da terzi cui le stesse si rivolgeranno in fase di esecuzione e con i quali saranno stipulati contratti di fornitura.

Ritiene il Collegio che, per acquisire da terzi fornitori beni o servizi rientranti tra le “attività sensibili” il concorrente ad una procedura di evidenza pubblica non sia tenuto all’iscrizione nella c.d. white list.

Il legislatore ha, infatti, individuato una serie di attività imprenditoriali più di altre soggette a rischio di infiltrazione mafiosa e ha richiesto alle imprese esercenti l’iscrizione in apposito elenco, la white list, tenuta dalla Prefettura (allo scopo di contrattare con la pubblica amministrazione); le imprese private che si rivolgono loro per rifornirsi di materiali o per riceverne servizi strumentali alla propria attività, non debbono, a loro volta, essere iscritte nel medesimo elenco, proprio in quanto operanti in altro settore, seppur certamente contiguo, per il quale, però, il legislatore non ha ritenuto particolarmente pressante il rischio di infiltrazione mafiosa.

Ciò vale anche se, come nel caso in esame, queste ultime siano affidatarie di un appalto pubblico.


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CONTRAENTE: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;
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LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
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OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
PREVENZIONE: Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente ester...
RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
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IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
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