Giurisprudenza e Prassi

VIZI PROGETTUALI ED ESECUTIVI: SE I VIZI E I DIFETTI NON SONO "GRAVI", NON OPERA LA COPERTURA ASSICURATIVA (132.2)

TRIBUNALE DI BRESCIA SENTENZA 2026

All’esito della CTU espletata, è emerso che i vizi accertati dal perito imputabili alla società assicurata non costituiscono, né “danni materiali” alle opere, né gravi vizi e difetti di cui all’art. 1669 c.c., né, infine, “perdite patrimoniali”, secondo quanto previsto dalla polizza nella descrizione del rischio assicurato.

Ne consegue che va affermata l’inoperatività della polizza sia con riguardo alla copertura per danni materiali, sia con riguardo alle perdite patrimoniali, tenuto conto che difetta, per le ragioni sopra esposte, l’accertamento della sussistenza di gravi vizi e difetti dell’opera nei termini di cui alla citata norma.

I vizi riscontrati ed imputabili alla convenuta, come sopra descritti, non rientrano pertanto nella copertura assicurativa.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)