Giurisprudenza e Prassi

OFFERTA ECONOMICA IN DUPLICE MODELLO - OMESSA ALLEGAZIONE DI UNO - NO MOTIVO DI ESCLUSIONE

TAR LAZIO SENTENZA 2023

Con un unico e articolato motivo di ricorso il Consorzio A. lamenta che l’aggiudicazione sia illegittima perché la stazione appaltante avrebbe permesso al RTI C. un’integrazione postuma dell’offerta economica, facendo illegittimo uso del soccorso procedimentale. A., difatti, avrebbe ammesso il soccorso procedimentale non già per acquisire chiarimenti sul contenuto di un documento già presentato, bensì per superare la mancata produzione dell’offerta economica prevista a pena di esclusione dal paragrafo 16 del disciplinare. Così facendo l’Amministrazione avrebbe operato in violazione del principio della par condicio tra i concorrenti, dell’art. 83 del d.lgs. 50 del 2026 e della lex specialis di gara.

Ai fini dello scrutinio dei motivi di ricorso è opportuno chiarire, in punto di fatto, che la lettera d’invito, ai fini della presentazione dell’offerta economica, metteva a disposizione dei concorrenti non soltanto il file word denominato «C. 003 Schema di Offerta Economica», ma anche il file excel denominato «D. “VOA W 01b Lettera d’offerta”». Entrambi i file, in relazione ai dati economici dell’offerta, chiedevano ai concorrenti di indicare i medesimi elementi essenziali e precisamente: (i) ribasso percentuale; (ii) oneri per la sicurezza aziendale; (iii) costi per la manodopera.

Si deve inoltre evidenziare che il disciplinare, per quel che concerne le modalità di presentazione dell’offerta economica, prevedeva, al paragrafo 16, che la «busta digitale C – Offerta economica» avrebbe dovuto contenere «a pena di esclusione, l’offerta economica [All. “Schema di Offerta Economica”] come di seguito indicato:

a) Il ribasso unico percentuale, espresso in cifre e in lettere, d’applicarsi all’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza;

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice;

c) la stima dei costi propri della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice»

e)”.

Dalla ricostruzione della lex di gara risulta che il concorrente fosse tenuto, a pena di esclusione, a produrre un’offerta economica che contenesse tutti gli elementi di cui alle precedenti lettere a) b) e c).

Nel caso di specie, è pacifico che il file excel «D. “VOA W 01b Lettera d’offerta”», regolarmente e tempestivamente prodotto dal RTI C. entro la data di presentazione dell’offerta, contenesse le predette informazioni.

Le rilevate circostanze inducono ad escludere una violazione della disciplina del soccorso procedimentale, il quale, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, non ha consentito al RTI C. di integrare (né tantomeno modificare) tardivamente la propria offerta economica, ma solo di produrre un documento necessario alla stazione appaltante per verificare se, come affermato da RTI c. nel corso della seduta pubblica di gara, vi fosse corrispondenza tra quanto già presente nel file excel e quanto il concorrente aveva rappresentato di aver inserito nel file word inizialmente non prodotto (ma comunque firmato digitalmente prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta). E tale riscontro, come risulta dagli atti di gara, ha avuto esito positivo. Al riguardo è opportuno ricordare che il principio di immodificabilità dell’offerta, la cui violazione comporta l’esclusione, presuppone che “l’offerta risulti [effettivamente, n.d.r.] modificata e, dunque, opera quando emerge «l’inattendibilità dell’offerta originaria» e il concorrente abbia inteso ottenere «una nuova valutazione dell’offerta modificata»” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre 2022, n. 10615; id., sez. V, 19 aprile 2022, n. 2941). Una fattispecie dunque diversa da quella odierna nella quale, pacificamente, non vi è stata alcuna modifica dell’offerta economica.

Del resto se si seguisse la lettura del paragrafo 16 del disciplinare proposta dalla parte ricorrente, secondo cui la mera mancata allegazione del richiamato All. 03 dovrebbe comportare automaticamente l’esclusione, anche qualora gli elementi essenziali dell’offerta siano stati comunque prodotti con la domanda di partecipazione, si finirebbe per accedere ad un’interpretazione della lex specialis in violazione del principio del favor partecipationis. Ciò in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui «a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenuta in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti» (ex multis Cons. Stato, sez. III, 26 maggio 2023, n. 5177; Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2023, n. 1589) e, dunque «maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell’interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività - intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità –delle cause di esclusione» (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2023, n. 5393).

A supporto delle presenti conclusioni va altresì ricordato che, come già messo in luce dalla giurisprudenza amministrativa, «non esiste alcuna norma di legge che consenta di sanzionare con l'esclusione dalla gara il mancato utilizzo di un modulo predisposto dalla stazione appaltante per la redazione dell'offerta economica» (così: ex multis, Cons. Stato, sez. V, 19 luglio 2018, n. 4395; Cons. Stato, sez. V, 2 gennaio 2019, n. 13; T.a.r. Sardegna, sez. I, 11 marzo 2019, n. 215; in termini cfr. Con. Stato, sez. V, 27 gennaio 2020, n. 680).

In linea con i principi espressi dalla giurisprudenza testé richiamata, deve concludersi che il paragrafo 16 del disciplinare di gara volesse “sanzionare” con l’esclusione, non già la mancata presentazione in sé di un allegato, bensì l’eventuale assenza degli elementi essenziali dell’offerta economica (i.e.: ribasso, oneri aziendali, oneri della manodopera), indispensabili per valutare il concorrente e attribuire i punteggi, nella fattispecie, come detto, già presenti nel file excel «D. “VOA W 01b Lettera d’offerta”» prodotto dal RTI C. in sede di partecipazione alla gara.



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