Giurisprudenza e Prassi

GIUSTIFICAZIONI OFFERTA - PARAMETRO ALEATORIO E IPOTETICO - NON AMMESSO COME GIUSTIFICATIVO (97)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

In materia di sindacato sulla legittimità delle valutazioni rese dalle stazioni appaltanti in ordine alla congruità dell’offerta – costituisce jus receptum la giurisprudenza di questo Consiglio (ex multis Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 359 del 2021) che ha avuto modo di statuire che:

a) il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 2 settembre 2019, n. 6058);

b) le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (v., tra le più recenti, Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173; Cons. Stato, sez. III, 21 novembre 2018, n. 6572);

c) per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (Cons. Stato, Sez. III, 9 giugno 2020, n. 3694);

d) nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica il giudizio sull’anomalia dell’offerta presuppone una valutazione globale e sintetica sulla complessiva affidabilità della stessa con la conseguenza che sono consentite compensazioni tra sottostime e sovrastime di talune voci dell’offerta economica, senza che ciò determini una modifica del punctum individuationis dell’offerta. (Cons. Stato, Sez. V, 20 ottobre 2020, n. 6334; Sez. V, 16 gennaio 2015, n. 84).

14.2. I principi in questione, pienamente condivisi anche da questo Collegio e perfettamente attinenti al caso in esame, consentono di definire il contenzioso di cui si discute, respingendo integralmente i motivi di ricorso articolati in primo grado.

14.3. Il Collegio osserva che la plusvalenza, pari ad euro 769.000,00, riportata nel quadro economico generale allegato all’offerta economica dell’Impresa S. (doc. 31 in primo grado), derivante dalla vendita dei 110 veicoli attualmente utilizzati dalla medesima Impresa S. e non più utilizzabili in base alla lex di gara, è del tutto ipotetica ed aleatoria e, come correttamente affermato dal T.a.r., non poteva essere annoverata con certezza, come viceversa sostenuto dalla ricorrente principale, a copertura dei costi connessi al servizio e, dunque, quale giustificazione del ribasso offerto.


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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
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