Giurisprudenza e Prassi

VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA: E' ESPRESSIONE DELLA DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA - PRECLUSA AL GIUDICE QUALSIASI FORMA AUTONOMA DI VERIFICA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2025

Va premesso che secondo consolidati principi –dei quali, pure, la ricorrente si è dichiarata consapevole- da questo giudice condivisi e ai quali si intende dare continuità “la verifica di anomalia dell’offerta non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze, quanto piuttosto la verifica della sua complessiva attendibilità e affidabilità nel concreto e nel complesso, dovendo pertanto essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato su singole voci di prezzo o, come nella specie, dei ricavi” (v.si ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 21 luglio 2021, n. 5483; sez. III, 13 luglio 2021, n. 5283) e costituendo la valutazione di anomalia “espressione della discrezionalità di cui è titolare in materia l’amministrazione, il relativo sindacato del giudice amministrativo non può superare l’apprezzamento della intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo del tutto preclusa al giudice qualsiasi forma di un’autonoma verifica ferma restando la corretta individuazione del substrato fattuale della valutazione e delle disposizioni normative da applicare.” (v.si Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2021, n. 4620); inoltre “la necessità della motivazione analitica attiene alla conclusione del giudizio di anomalia con valutazione negativa, cioè di non congruità dell’offerta sottoposta alle verifiche dell’art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016; quando invece il giudizio è positivo, la valutazione dell’amministrazione può essere motivata anche per relationem alle giustificazioni dell’impresa (v.si Cons. Stato, V, 9 marzo 2020, n. 1655).

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