OFFERTA ANOMALA - ECLUSIONE DALLA GARA - INTERESSE AD IMPUGNARE ESCLUSIONE NON E' IN CAPO ALL'O.E. ESCLUSO
Per questo collegio giova, in proposito, rimarcare che, in base a un granitico orientamento giurisprudenziale, il giudizio che la stazione appaltante è chiamata ad effettuare in sede di verifica di anomalia ha carattere ampiamente discrezionale; in termini, ex multis: “L'attività valutativa della Commissione di gara in ordine alla verifica dell'anomalia, così come sulla valutazione delle offerte, rientra nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo: le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica” (cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 08/03/2024, n.4718).
... Ed infatti, sulla scorta di un consolidato orientamento giurisprudenziale al quale il Collegio ritiene di dover aderire, deve osservarsi che l’operatore economico legittimamente escluso dalla gara non vanta alcun interesse qualificato, anche di mera natura strumentale, preordinato ad ottenere la riedizione integrale della procedura.
In termini: “L'interesse strumentale del partecipante ad ottenere la riedizione della gara non sussiste in capo al soggetto legittimamente escluso dato che, per effetto dell'esclusione, egli rimane privo non soltanto del titolo legittimante a partecipare alla gara, ma anche della legittimazione a contestarne gli esiti e la legittimità delle scansioni procedimentali; di conseguenza il consolidamento della esclusione dalla procedura di gara rende inammissibile per difetto di legittimazione l'impugnativa dell'aggiudicazione e, più in generale, di tutti i successivi atti della procedura” (cfr. T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. I, 14/06/2024, n.1965); “L'interesse strumentale alla rinnovazione della gara può essere perseguito soltanto da una impresa che non sia stata esclusa, in quanto il provvedimento estromissivo risultato legittimo priva il concorrente della disponibilità di qualsivoglia interesse qualificato, anche di mera natura strumentale, preordinato ad ottenere la riedizione integrale della procedura; diversamente opinando anche un quisque de populo sarebbe legittimato ad impugnare bandi o fasi valutative di gare in relazione alle quali egli sia rimasto estraneo, dovendosi equiparare a tale posizione il concorrente escluso per carenza di offerta ammissibile” (cfr. T.A.R. Bari, (Puglia) sez. I, 08/04/2024, n.438); “È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per l'impugnazione degli atti di gara, con il quale la terza classificata lamenti profili di illegittimità limitatamente alla posizione dell'aggiudicatario (ipotesi alla quale è assimilabile quella in cui le censure investano le posizioni sia del primo che del secondo classificati, ma siano fondate solo nei confronti di uno dei due), in quanto l'accoglimento delle suddette censure determinerebbe uno scorrimento della graduatoria a favore dell'impresa seconda classificata, senza recare una concreta utilità al ricorrente. Non è ravvisabile in capo al medesimo soggetto neppure un interesse strumentale all'annullamento degli atti ai fini della rinnovazione della gara, nella misura in cui i vizi dedotti non si caratterizzino per una generalità tale da determinare l'illegittimità e il travolgimento dell'intera procedura” (cfr. T.A.R. Bari, (Puglia) sez. II, 13/03/2024, n.336); “Il diritto dell' UE, come consolidatosi attraverso gli interventi della CGUE, assicura adeguata tutela anche all' interesse dell' operatore economico partecipante alla gara, alla ripetizione della gara stessa, la quale si sia svolta illegittimamente, in quanto viziata e condizionata da vizi originari che riguardino la stessa lex specialis. L' interesse strumentale, peraltro, deve avere, anche in questa situazione, una sua concretezza in quanto la prospettiva della riedizione della procedura selettiva deve essere reale e garantire delle chances di futuro successo alla stessa ricorrente strumentale alla luce della condizione in cui versa e dei requisiti che essa possiede” (cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 06/03/2023, n.3734); “Nelle gare pubbliche di appalto, l'interesse strumentale del partecipante ad ottenere la riedizione della gara non può ritenersi sussistente in capo al soggetto legittimamente escluso poiché egli, per effetto dell'esclusione, rimane privo non solo del titolo che lo legittima a partecipare alla gara, ma anche a contestarne gli esiti e la legittimità delle scansioni procedimentali” (cfr. T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. I, 29/11/2022, n.1389).
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