Giurisprudenza e Prassi

ECLUSIONE O.E. - IMPUGNAZIONE PROVVEDIMENTO ESPULSIVO - OFFERTA PARI A ZERO - NECESSARIA LA VERIFICA DELL'ANOMALIA

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2025

Osserva questo collegio che, innanzitutto, va disattesa l’eccezione preliminare – sollevata dalla Stazione appaltante e avallata dalla controinteressata – di inammissibilità del ricorso principale per mancata impugnazione del disciplinare. Secondo la prospettazione della resistente, in particolare, omissis avrebbe dovuto impugnare direttamente (o anche) la lex specialis atteso che i punti 1.1 e 16.3 del disciplinare supporterebbero inequivocabilmente l’esclusione disposta nei confronti della ricorrente.

Invero, omissis non contesta la legittimità delle predette clausole del disciplinare, quanto piuttosto l’interpretazione (a monte) e la conseguente applicazione (a valle) fornita dalla Stazione appaltante, all’esito delle quali si è determinata l’esclusione dalla procedura della ricorrente stessa. Quest’ultima, dunque, ha impugnato – correttamente – il provvedimento espulsivo, ritenendo che il medesimo fosse illegittimo perché non conforme – quanto meno secondo la sua prospettazione – alle previsioni (se correttamente intese) della lex specialis. In effetti, l’oggetto del ricorso principale attiene proprio all’interpretazione (o meglio alla giusta applicazione) del disciplinare e alla conseguente valutazione di legittimità/illegittimità del provvedimento di espulsione, di guisa che non può ritenersi sussistente su Unicredit alcun onere di impugnativa diretta (anche) del disciplinare. Va quindi respinta l’eccezione preliminare opposta dalle parti avverse.

Si può quindi analizzare – di fatto venendo al merito del gravame, per quanto appena chiarito – la tesi che omissis ha sostenuto nell’esporre la predetta (infondata) eccezione preliminare.

La Stazione appaltante ritiene di aver semplicemente dato applicazione alle clausole sopra richiamate, le quali imponevano il provvedimento espulsivo. A tale assunto si dovrebbe pervenire considerato che “L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara” (punto 1.1 del disciplinare) e che ‹‹A causa di vincoli informatici per la presentazione telematica delle offerte il “Costo forfetario annuale per ogni onere, canone, spesa, commissione di qualsiasi tipo relativo alla apertura, alla tenuta e alla gestione di ciascun conto corrente, alle disposizioni di bonifico, nonché all’apertura, alla tenuta e alla gestione del servizio di internet banking” deve essere superiore a € 0,00›› (punto 16.3. del disciplinare, nota 1 in calce alla tabella per il lotto 2).

Il Collegio ritiene che i citati punti del disciplinare non possano giustificare, nel caso in esame, un’esclusione diretta dalla procedura dell’operatore economico.

Innanzitutto l’odierna ricorrente, almeno con riguardo alla piattaforma telematica, ha – tecnicamente – presentato un’offerta superiore a € 0,00, posto che non è in contestazione che l’offerta inserita al sistema da omissis sia di € 0,001. Peraltro, da un lato, non appare affatto implausibile che l’operatore economico sia potuto incorrere in un errore scusabile e indotto dall’inciso (limitativo) “a causa di vincoli informatici per la presentazione telematica delle offerte”, il quale lascia effettivamente intendere che la preclusione sia unicamente di tipo tecnico-informatico; dall’altro lato, va rimarcato come il sistema (generando così una sorta di affidamento in fase di acquisizione della domanda di partecipazione) ha consentito – materialmente – l’inserimento in piattaforma di un’offerta appena superiore a € 0,00, ossia quella fatta propria dalla ricorrente di € 0,001, di fatto instillando nell’operatore la convinzione di aver “superato” il (solo) vincolo informatico senza conseguenze pregiudizievoli. Ancora, lo stesso disciplinare di gara (nel solco già tracciato dalle predette disposizioni ambigue) prevede (nel punto 15) proprio un’ipotesi di “discordanza” tra totale valore del servizio indicato a sistema (informatico) e quello riportato nel modello (cartaceo) allegato, statuendo la prevalenza di quest’ultimo. Diversamente, nel medesimo punto (ma subito dopo), dispone espressamente la lex specialis che “Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo massimo a base di gara, parziali e/o condizionate”.

Dunque – e ciò si rivela dirimente ai fini che qui occupano – in nessun punto della legge di gara è dato rinvenire la chiara ed inequivocabile previsione per cui l’offerta tout court (e non solo quella soggetta a vincoli tecnico-informatici) non potesse essere pari a € 0.

In definitiva, ritiene il Collegio che la condotta avuta da omissis – a fronte di una disciplina della procedura, sullo specifico punto in contestazione, quanto meno incerta – non andasse colpita dal provvedimento espulsivo per inammissibilità dell’offerta, ostando ad una tale determinazione da parte della Stazione appaltante la corretta applicazione dei principi della fiducia e dell’accesso al mercato, inevitabilmente compromessi nell’odierna vicenda. Più correttamente, la Stazione appaltante – come ha dedotto in modo condivisibile anche la difesa attorea – avrebbe potuto procedere alla verifica dell’anomalia e, nel caso, chiedere specifici chiarimenti in ordine alle componenti dell’offerta ritenute anomale.

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