GIUDIZIO SULLA CONGRUITA' DELLE OFFERTE E DISCREIONALITA' PA: SINDACABILE SOLO IN CASI DI IRRAGIONEVOLEZZA O ILLOGICITA'
Per questo collegio, il motivo non è suscettibile di favorevole considerazione, avendo la stazione appaltante ritenuto sussistente un equilibrio complessivo dell’offerta sulla base delle ragioni emerse nel corso del contraddittorio con la controinteressata, le quali non appaiono ad avviso del Collegio manifestamente illogiche o irragionevoli, e ciò in considerazione del consolidato principio, peraltro riportato dalla medesima ricorrente, per cui nel giudizio di anomalia “il relativo sindacato del giudice amministrativo non può superare l’apprezzamento della intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo del tutto preclusa al giudice qualsiasi forma di un’autonoma verifica ferma restando la corretta individuazione del substrato fattuale della valutazione e delle disposizioni normative da applicare” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2021, n. 4620).
Pertanto, anche per questa contestazione deve essere innanzitutto ribadito che “le valutazioni delle offerte tecniche da parte delle commissioni di gara sono espressione di discrezionalità tecnica e come tali sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti ovvero ancora salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire - in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri - proprie valutazioni a quelle effettuate dall’autorità pubblica, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte” (in tal senso, ex plurimis: Cons. Stato n. 7942/2023; TAR Perugia n. 529/2023; TAR Napoli n. 5001/2023).
È stato altresì precisato che “la valutazione sulla congruità dell’offerta da parte della stazione appaltante, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, risulta sindacabile solo nell’ipotesi di macroscopica illogicità, irragionevolezza, erroneità fattuale o difetto di istruttoria, che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta, non potendo il giudice amministrativo operare autonomamente una verifica delle singole voci dell’offerta” (cfr. Cons Stato, Sent. n. 9047/2022).
Di conseguenza, per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice, non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto comprovare la palese irragionevolezza dell’offerta nel suo complesso, in alcun modo dimostrata dalla parte ricorrente.
Ne deriva l’infondatezza anche di tale motivo e la conseguente reiezione del ricorso proposto.
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