Giurisprudenza e Prassi

APPALTO DI SERVIZI: INAMMISSIBILITA' VARIANTI E AZIONE DI INDEBITO ARRICCHIMENTO SENZA DELIBERA DI IMPEGNO DI SPESA E COPERTURA FINANZIARIA (25)

TRIBUNALE DI TARANTO SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, la disciplina dettata dall'art. 25 della Legge n. 109/1994 (e successive normative analoghe) relativa alle varianti in corso d'opera è applicabile esclusivamente agli appalti di lavori e non agli appalti di servizi, per i quali vige il divieto di modificazioni oggettive del regolamento contrattuale pattuito in sede di gara.

Con riferimento all'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. verso un Ente locale, essa è improponibile per opere commissionate in assenza di previo impegno di spesa; in tali circostanze, manca la legittimazione passiva dell'Ente, dovendo l'appaltatore agire direttamente nei confronti del funzionario o dell'amministratore che ha disposto la spesa.

"A differenza di quanto è stabilito dall'art. 25, l. 11 febbraio 1994, n. 109 [...] in materia di appalto di lavori pubblici [...] nei settori della prestazione di servizi e di forniture vale senza eccezioni il divieto di modificazioni oggettive per i contratti stipulati in esito allo svolgimento di gare pubbliche" (Cita Cons. Stato, sez. V, n. 126/2006).

"La improponibilità della domanda ex art. 2041 c.c., rivolta all'Ente locale per opere e lavori commissionati senza alcun previo impegno di spesa né copertura finanziaria [...] deriva dal fatto che le norme [...] hanno fatto venir meno la necessaria residualità dell'azione ex art. 2041 c.c. nei riguardi dell'Ente locale" (Cita Cass. Civ. Sez. I, n. 5020/2013).

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