VARIANTI - UTILIZZO IMPROPRIO IN CASO DI RIVISITAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO A BASE DI GARA
Ai sensi dell'art.132 comma 1 lett. a) del d.lgs. 163/06 sono state giustificate non solo variazioni dovute a "sopravvenute disposizioni legislative e regolamentarl" in senso stretto (tra cui, ad esempio, l'adeguamento alle NTC2018 e a nuove norme in materia impiantistica, elettrica, energetica e/o sanitaria) ma anche variazioni definite come "variazioni di layout" ri consistenti in modifiche al progetto definitivo di tipo strutturale.
Nel caso di specie vi è stato un reiterato uso improprio dello strumento della perizia di variante di cui all'art. 132 del d.lgs. 163/06 considerato che:
la Perizia di variante n. 1 è stata utilizzata sostanzialmente per introdurre lavori che definiti come "complementari, propedeutici e funzionali" alla realizzazione della nuova struttura ospedaliera avrebbero dovuto invece trovare la loro consona collocazione all'interno dell'intervento principale;
la Perizia di variante n. 2 è stata utilizzata per introdurre modifiche attribuibili a sopraggiunte esigenze di carattere funzionale/distributivo e a valutazioni di opportunità di carattere statico e progettuale.
La Perizia di variante n. 3, la più importante per consistenza, si è sostanziata di fatto in una rivisitazione del progetto definitivo a base di gara che ha introdotto importanti modifiche di tipo architettonico, strutturale, funzionale e impiantistico solo parzialmente riconducibili alla casistica di cui all'art. 132 comma 1 lett. a).
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