Giurisprudenza e Prassi

EQUIVALENZA DEL CCNL - VALUTAZIONE COMPLESSIVA TUTELE ECONOMICHE E NORMATIVE (11)

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2025

Sulla centralità della verifica dell’equivalenza delle tutele, poi, sono state tracciate rilevanti coordinate ermeneutiche tanto nella giurisprudenza amministrativa quanto nell’attività precontenziosa dell’ANAC.

In particolare, la giurisprudenza amministrativa in materia - anche di questo Tribunale-, cui il Collegio intende prestare adesione, ha chiarito che “la valutazione deve necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative in quanto complesso inscindibile. (…) con la precisazione che la stazione appaltante può ritenere sussistente l’equivalenza in caso di scostamenti marginali in un numero limitato di parametri” (cfr. T.A.R. per la Toscana, Sez. I, 3 febbraio 2025, n. 173); e, ancora, “se, da un lato, mediante l’istituto in esame - ndr. dichiarazione di equivalenza delle tutele ex art. 11- il legislatore ha inteso riconoscere agli operatori economici una maggiore flessibilità nella propria organizzazione aziendale, quale corollario della libertà di iniziativa economica privata scolpita all’art. 41 Cost. (con la conseguenza che la norma in esame non può essere interpretata in senso eccessivamente restrittivo, in quanto occorre evitare di introdurre freni non necessari alla concorrenza e al principio di massima partecipazione – v. in tal senso T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, ord. 12.03.2024, n. 89), dall’altro tale facoltà deve contemperarsi con la ineludibile tutela dei lavoratori, la quale postula un’attenta disamina da parte della stazione appaltante circa l’equivalenza delle tutele (economiche e normative) riconosciute in forza del diverso CCNL prescelto dall’operatore economico” (cfr. T.A.R. per la Lombardia - Milano, Sez. IV, 30 gennaio 2025, n. 296).

Sulla stessa scia il recente parere dell’ANAC, reso nella Delibera n. 14 del 14 gennaio 2025, che afferma che “la dichiarazione di equivalenza debba dimostrare che il diverso CCNL adottato, al di là del nomen iuris, garantisca tutele equiparabili. […] La valutazione deve necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative in quanto complesso inscindibile”, auspicando in tal senso una doppia verifica da parte della Stazione Appaltante che tenga conto oltre che del trattamento economico, altresì delle tutele normative dallo stesso previste. E specificando, altresì, che “La stazione appaltante può ritenere sussistente l’equivalenza in caso di scostamenti marginali in un numero limitato di parametri. Sul punto, si evidenzia che la richiamata Circolare dell’INL [Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare n. 2 del 28.07.2020] individua un primo elenco di nove istituti sui quali effettuare la verifica di equivalenza dei trattamenti normativi, ritenendo ammissibile lo scostamento limitato ad un solo parametro. Pertanto, considerato che l’elenco su proposto è più ampio, si può ritenere ammissibile, di regola, uno scostamento limitato a soli due parametri”.

Con la conseguenza che, seguita il parere in analisi, qualora si ravvisasse un tale scostamento, la S.A. sarebbe tenuta ad escludere dalla gara l’impresa se il Contratto nazionale di lavoro che questa avesse dichiarato di applicare al personale impiegato nell’appalto non risultasse conforme alla sua natura giuridica e non garantisce le stesse tutele del Contratto nazionale indicato negli atti di gara.

Ebbene, l’applicazione dei suddetti parametri ermeneutici al caso di specie conduce, ad avviso del Collegio, a ravvisare l’inammissibilità dell’offerta della D. nella procedura in analisi, non potendosi ritenere possibile sussistente un’offerta completa e regolare, stante:

a) la mancata adesione al CCNL indicato dalla S.A. vigente al tempo della gara, ossia il CCNL del 5 giugno 2024;

b) l’insussistenza di una equivalenza delle tutele tra il CCNL del 2018 e quello del 2024 almeno per la parte normativa, stante la diversità sui quattro profili dei congedi per violenza di genere, assistenza sanitaria integrativa, maternità e classificazione del personale.

L’aggiudicazione gravata in favore di D. risulta, in definitiva, illegittima per le predette ragioni.



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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
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