Giurisprudenza e Prassi

PRINCIPIO DELL'UTILE NECESSARIO - NON SI APPLICA AGLI ENTI CHE OPERANO PER SCOPI SOCIALI O MUTUALISTICA

TAR CALABRIA SENTENZA 2022

Occorre scrutinare il primo profilo di censura.

Con esso si contesta l’operato dell’Amministrazione resistente che ha ammesso alla gara la controinteressata e, comunque, valutato la sua offerta economica determinando così disparità di disparità di trattamento tra concorrenti.

In particolare, si rileva che – nonostante la lettera di invito avesse limitato l’ammissibilità del ribasso alle sole spese generali, quantificate in € 11.033,68 (motivando ciò per la corrispondenza a quella indicata dal Comune di Filadelfia nella scheda con cui ha chiesto al Ministero il finanziamento dell’intervento), manifestando così la volontà di ritenere non ribassabili né il costo del lavoro né le spese generali aggiuntive legate al COVID – sarebbe stato consentito alla controinteressata di presentare un’offerta economica di € 140.679,42, ribassando del 100% le spese generali, illegittimamente azzerando qualsiasi utilità e illegittimamente rimodulando le voci di costo non ribassabili, mentre la ricorrente si è rigorosamente attenuta alle disposizioni della lettera di invito presentando un’offerta economica di complessive 143.368,88 euro, ribassando le spese generali del 75,63%.

Le doglianze, così come formulate, non sono centrate.

Occorre osservare che, per giurisprudenza consolidata, “L'eccesso di potere per disparità di trattamento è configurabile solo sul presupposto dell'identità assoluta della situazione considerata, con conseguente diverso trattamento, essendo onere dell'interessato dare prova rigorosa di tale presupposto in sede giudiziale” (ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 6.9.2021, n. 5700; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14.10.2021, n. 915).

Nel caso controverso non è dato rinvenire alcuna identità tra situazioni asseritamente trattate in modo differente.

Riprendendo le argomentazioni di parte ricorrente, un’eventuale disparità di trattamento sarebbe stata riscontrabile qualora quest’ultima avesse anch’essa previsto un azzeramento dell’utile, ovvero avesse rimodulato voci di costo non ribassabili e tale proposta fosse stata valutata dall’Amministrazione in modo difforme dalla controinteressata.

Non risultando però, da quanto esposto dalle parti, la sussistenza di tali presupposti (in quanto, per un verso, la ricorrente aveva offerto un ribasso del 75,63% a fronte di un ribasso del 100% della controinteressata e, per altro verso, la ricorrente non è stata assoggettata a verifiche di anomalia e dunque non si è posto alcun problema di eventuale rimodulazione dell’offerta) il vizio, per come dedotto dalla ricorrente, non è riscontrabile.

Giusto per completezza, quanto all’asserita illegittimità dell’azzeramento dell’utile, si osserva che l’offerta priva di utile non è ex se inaffidabile, come risulta dalla giurisprudenza per cui “In sede di valutazione dell'anomalia delle offerte, il principio del c.d. "utile necessario" trova fondamento, in assenza di una base normativa espressa, nel carattere innaturale e, quindi, intrinsecamente inaffidabile di un'offerta in pareggio che contraddica lo scopo di lucro e, in definitiva, la ratio essendi delle imprese e, più generale, dei soggetti che operano sul mercato in una logica strettamente economica. Detta finalità, che è alla base del principio e ne definisce di conseguenza i confini applicativi, non è estensibile a soggetti che operano per scopi non economici, bensì sociali o mutualistici, per i quali l'obbligatoria indicazione di un'utile di impresa si tradurrebbe in una prescrizione incoerente con la relativa vocazione non lucrativa, con l'imposizione di un'artificiosa componente di onerosità della proposta. Ne deriva che, diversamente da quanto accade per gli enti a scopo di lucro, l'offerta senza utile presentata da un soggetto che tale utile non persegue non è, solo per questo, anomala o inaffidabile, in quanto non impedisce il perseguimento efficiente di finalità istituzionali che prescindono da tale vantaggio stricto sensu economico” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 6.12.2019, n.14029; v. anche Cons. St., Sez. V, n. 84 del 2015; id., sez. V, n. 3855 del 2016; Cons. St., sez. V, 17 luglio 2014 n. 3805).



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