PRINCIPIO UNICITÀ DELL’OFFERTA - PRESENTAZIONE DI UNA PLURALITÀ DI OFFERTE – VIOLAZIONE PAR CONDICIO
Il Consiglio di Stato, con orientamento consolidato, ha peraltro evidenziato che il principio secondo cui all’atto della partecipazione a un pubblico appalto ogni concorrente deve presentare un’offerta unica è giustificato dall’esigenza di consentire una comparazione delle diverse proposte che veda le imprese partecipanti in posizione di parità; la possibilità di presentazione di una pluralità di offerte o di offerte alternative, comportando la opportunità di sfruttare una pluralità di opzioni, non potrebbe mai essere riservata ad una sola impresa concorrente, ma dovrebbe comunque essere garantita a tutte le partecipanti in nome della “par condicio” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 dicembre 2008, n. 6205; Id., sez. V, 14 settembre 2009, n. 6695).
Questo T.a.r. ha, peraltro, chiarito che “In tale prospettiva sono reputate ammissibili varianti migliorative riguardanti le modalità esecutive dell’opera (o del servizio), purché non si traducano in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto, che si ponga come del tutto alternativo rispetto a quello voluto dalla stazione appaltante, e sempre che le variazioni proposte garantiscano l’efficienza del progetto e la realizzazione delle esigenze della p.a.” (TAR Campania Napoli sez. I 6/3/2014 con la sentenza n. 1353).
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