Giurisprudenza e Prassi

TUTELA DELL’AMBIENTE - BIODIVERSITÀ ED ECOSISTEMI -INTERESSE DELLE FUTURE GENERAZIONI

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2022

È stato sottolineato come, nei casi in cui risultava già intervenuta l’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento in concessione del Bacino di Pesca (ad esempio, per il Bacino 5 “Verbano, Ceresio e Lario”), non vi è stata alcuna revoca della procedura, ma, all’opposto, è stato avviato il procedimento per ottenere l’autorizzazione ministeriale in deroga all’immissione di specie autoctone (cfr. all. 14 e 15 al ricorso).

Da ciò deriva altresì l’irrilevanza della parte della censura rivolta avverso la richiamata Circolare ministeriale e i provvedimenti alla stessa presupposti, non essendo necessario verificare la cogenza e la legittimità di tali atti, su cui peraltro questo Tribunale non ha nemmeno competenza, trattandosi di atti emanati da un’Amministrazione centrale, esplicanti effetti su tutto il territorio nazionale e perciò attratti alla competenza del T.A.R. centrale (art. 13, commi 1 e 3, cod. proc. amm.: cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., ord. 13 luglio 2021, n. 13).

L’assenza di una posizione di affidamento qualificato in capo alla parte ricorrente (e pure della controinteressata) – come già rilevato in precedenza al punto 4.1 – rende meno stringente l’obbligo motivazionale imposto all’Amministrazione. In ogni caso, la necessità di preservare gli habitat naturali nella loro condizione originaria al fine di non arrecare (o limitare) danni irreversibili alla fauna e alla flora selvatiche locali, risulta una ragione assolutamente valida e non contestabile, avuto riguardo al preminente rilievo del bene “ambiente”, riconosciuto in modo espresso anche a livello costituzionale a seguito della riforma entrata in vigore in data 9 marzo 2022 (“[La Repubblica] Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”: art. 9, terzo comma, primo periodo, Cost., come modificato con Legge costituzionale n. 1 del 2022).

L’effettuazione di scelte fondate non su elementi certi, ma soltanto di natura potenziale, del resto, è coerente con la natura necessariamente prognostica della valutazione ambientale, correttamente orientata dal principio di precauzione, visto l’obiettivo di prevenire e di impedire la realizzazione di pregiudizi ai beni ambientali tutelati, non surrogabile da interventi successivi di rimozione degli effetti negativi già prodottisi (cfr. Consiglio di Stato, I, parere n. 99/2022, data 17 gennaio 2022 spedizione; sulla portata del principio di precauzione, Cass. civ., SS.UU., 28 dicembre 2018, n. 33663).



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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;