Giurisprudenza e Prassi

REATO DI TURBATIVA NELLA LIBERTÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE – SI APPLICA ANCHE AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI

CASSAZIONE PENALE SENTENZA 2021

Il reato di turbativa nella libertà di scelta del contraente, previsto dall'art. 353-bis c.p., è un reato di pericolo, posto a tutela dell'interesse della Pubblica Amministrazione di poter contrarre con il miglior offerente, per il cui perfezionamento è necessario che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto di detto provvedimento venga effettivamente modificato in modo tale da condizionare la scelta del contraente (Sez. 6, n. 29267 del 5/4/2018, Baccari, Rv. 273449).

Le condotte dirette ad interferire illecitamente sulla determinazione del contenuto del bando di gara, o dell'atto ad esso equipollente, assumono rilevanza solo se l'organo o l'ente pubblico abbia iniziato il procedimento amministrativo che dimostri la volontà di contrarre, ma non è necessario il ricorso a modelli tipizzati per individuare tale "inizio" o riconducibili a qualche specifica normativa, neppure quella del cd. codice degli appalti (Sez. 6, n. 26840 del 14/4/2015, Boschi, Rv. 263834).

Non è necessario, pertanto, che vi sia stata già la pubblicazione di un bando di gara, ma soltanto che una procedura amministrativa finalizzata alla gara si sia aperta, sebbene non occorra che si sia dato inizio ad essa con modelli tipizzati.

In conclusione, ai fini della configurabilità del delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, che ha natura di reato di pericolo, le condotte dirette ad interferire illecitamente sulla determinazione del contenuto del bando di gara, o dell'atto ad esso equipollente, assumono rilevanza solo se l'organo o l'ente pubblico abbia iniziato il procedimento amministrativo che dimostri la volontà di contrarre, ma non è necessario il ricorso a modelli tipizzati per individuare tale "inizio" o riconducibili a qualche specifica normativa, nè è necessario che vi sia stata la pubblicazione di un bando di gara (ovvero il contenuto del bando risulti concretizzato senza che le condotte di turbamento abbiano avuto efficacia alcuna).

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
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PERICOLO: Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
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