ILLEGITTIMA LA REMUNERAZIONE SECONDO L'INDEBITO ARRICCHIMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO IMPOSTO DALL'AMMINISTRAZIONE
È illegittimo il provvedimento con cui la Pubblica Amministrazione dispone la liquidazione di un indennizzo a titolo di indebito arricchimento (art. 2041 c.c.) per servizi di trasporto pubblico imposti d'ufficio, qualora non siano stati previamente annullati in autotutela gli atti amministrativi di proroga che avevano garantito la continuità del rapporto; l'Amministrazione non può invocare retroattivamente l'inefficacia del titolo contrattuale per eludere l'obbligo di remunerazione integrale del servizio richiesto e ottenuto nell'esercizio di poteri autoritativi.
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