ILLEGITTIMA LA QUALIFICAZIONE COME RAPPORTO DI FATTO DEL SERVIZIO TPL IN PENDENZA DI PROROGHE AMMINISTRATIVE
In tema di trasporto pubblico locale, qualora l'Amministrazione abbia disposto la prosecuzione del servizio attraverso atti amministrativi di proroga fondati sulla normativa emergenziale (nella specie, post Covid-19), tali atti costituiscono titolo idoneo alla prestazione sino alla loro scadenza o annullamento. È pertanto illegittimo il provvedimento che, ignorando l'efficacia di tali titoli amministrativi medi tempore adottati, riconduca unilateralmente il corrispettivo al mero indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., escludendo il ristoro dell'utile d'impresa spettante in base al pregresso regime contrattuale.
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