Giurisprudenza e Prassi
ILLEGITTIMA LA LIQUIDAZIONE SECONDO INDENNIZZO EX ARTICOLO 2041 C.C. SE ESISTONO PROROGHE COVID VALIDE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA Sentenza
2024
In presenza di atti amministrativi di proroga della durata dei contratti di servizio di trasporto pubblico, adottati in applicazione della normativa statale emergenziale e mai annullati o revocati, è illegittimo il provvedimento con cui l'Amministrazione qualifica la prosecuzione del servizio come di fatto, pretendendo di corrispondere il mero indennizzo ex art. 2041 c.c. con esclusione dell'utile d'impresa anziché il corrispettivo pattuito.
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)

