Giurisprudenza e Prassi

INSUSSISTENZA DELL'URGENZA MONOCRATICA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Decreto 2025

Il presupposto della estrema gravità ed urgenza richiesto dall'art. 56 c.p.a. non è configurabile quando il termine per la presentazione delle offerte è già spirato al momento del deposito del ricorso e non sussiste il pericolo di un affidamento definitivo del servizio prima della trattazione collegiale della domanda cautelare, potendo l'eventuale accoglimento del ricorso garantire la piena reintegrazione della situazione giuridica lesa.

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