Giurisprudenza e Prassi

DECORRENZA TERMINE TRANSLATIO IUDICII E IRRILEVANZA DELLA CORREZIONE ERRORE MATERIALE (11.2)

TAR SICILIA Sentenza 2024

Il termine perentorio di tre mesi per la riproposizione della domanda innanzi al giudice munito di giurisdizione, a seguito di declinatoria, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che ha declinato la giurisdizione; il procedimento di correzione di errore materiale non interrompe né differisce tale termine laddove la correzione non alteri la sostanza precettiva del provvedimento.

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