INAPPLICABILITA' DELLA TASSATIVITA' DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE NEGLI ACCORDI CON IL TERZO SETTORE
In materia di servizi di trasporto sanitario affidati in convenzione ad associazioni di volontariato ex artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 117/2017, la mancata trasmissione della rendicontazione analitica dei costi relativi a periodi precedenti costituisce legittima causa di esclusione. Trattandosi di procedure basate sul modello dell'amministrazione condivisa e sul rimborso delle sole spese vive, la verifica della trasparenza contabile è prevalente rispetto ai principi concorrenziali di tassatività delle cause di esclusione, essendo finalizzata a scongiurare l'erogazione di corrispettivi aventi natura di profitto.
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