Giurisprudenza e Prassi

IL REQUISITO DELLA NON ECONOMICITÀ NEGLI AFFIDAMENTI AL TERZO SETTORE (56.1)

CONS. STATO Sentenza 2024

Ai fini della legittimità degli affidamenti riservati ad enti del Terzo Settore, è indispensabile che il rapporto sia privo di economicità, intesa come inidoneità del corrispettivo a coprire l'intero valore dei fattori di produzione; qualora il sistema dei rimborsi garantisca la copertura totale dei costi del personale e delle spese generali, l'affidamento deve essere qualificato come appalto di servizi, con conseguente obbligo di ricorso a procedure di gara aperte al mercato.

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