Giurisprudenza e Prassi

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:NON HA NATURA PERENTORIA.

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2022

La giurisprudenza ha statuito, in modo costante e pacifico che la comunicazione di avvio del provvedimento ex art. 7 della L. n. 241 del 1990, di cui l’art. 8 ne costituisce una esplicitazione, ha una valenza sostanziale e non meramente formale, specialmente dopo l’introduzione dell’art. 21-octies della citata L. n. 241 del 1990 (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 4 febbraio 2020, n. 1461); del resto, il precetto contenuto nell’art. 8 della Legge n. 241/1990 – secondo il quale la comunicazione di avvio del procedimento deve indicare l’oggetto del procedimento promosso – deve intendersi sufficientemente rispettato quando venga indicata la questione che sarà esaminata dall’amministrazione con l’apporto collaborativo e difensivo del privato, senza la necessità di una dettagliata specificazione delle ragioni poste a fondamento del procedimento attivato; difatti, la ratio della disposizione in esame è quella di consentire la partecipazione dell’interessato al procedimento ed è nell’ambito di esso che questi può esercitare il diritto di difesa, dovendo la motivazione specifica della decisione amministrativa essere piuttosto contenuta nel provvedimento finale adottato all’esito del contraddittorio endoprocedimentale con il privato (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 17 ottobre 2011 n. 1724; T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 2 luglio 2010 n. 1428; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 24 giugno 2004 n. 6174).

Nel caso di specie, la circostanza che la nota di comunicazione non indicasse il possibile esito della cancellazione della fondazione dal registro delle persone giuridiche costituisce un profilo di incompletezza avente rilievo meramente formale, in considerazione del chiaro potere di controllo esercitato dalla Prefettura ai sensi degli artt.25 e seguenti del codice civile e delle conseguenze legislativamente previste.

Quanto alla dedotta illegittimità del provvedimento impugnato per tardiva notificazione dello stesso e conseguente violazione dei principi di correttezza e diligenza della P.A., si osserva che, per costante giurisprudenza, il termine di conclusione del procedimento amministrativo, previsto dall’articolo 2 della L. n. 241 del 1990, non ha natura perentoria e il suo mancato rispetto, pur potendo dare luogo alle conseguenze previste dal medesimo articolo 2 e dal successivo articolo 2-bis della medesima L. n. 241 del 1990, non incide di per sé sulla validità del provvedimento successivamente adottato (in termini Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 2019 del 2016; sez. V, sent. n. 4980 del 2013), ove (come nella specie) ciò non sia espressamente previsto da specifiche disposizioni di legge.


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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;