Giurisprudenza e Prassi

ASSENTEISMO: IL TASSO DIPENDE DALLE CARATTERISTICHE DELLA SINGOLA IMPRESA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

Quanto allo scostamento dalle tabelle ministeriali in relazione alle ore lavorate, premesso che è jus receptum che questo può essere giustificato in sede di verifica (non essendo le anzi dette tabelle inderogabili), va richiamato l’indirizzo secondo cui, essendo la verifica riservata all’esclusiva discrezionalità dell’Amministrazione, laddove le valutazioni di quest’ultima in ordine alla congruità della offerta, pur in ipotesi opinabili, siano tuttavia motivate sotto il profilo tecnico-discrezionale e fondate su dati, anche statistici, non manifestamente errati né travisati (o del cui errore o travisamento non sia stata fornita alcuna dimostrazione in giudizio), non può che concludersi per il rigetto della relativa impugnazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1 marzo 2023, n. 2170; id., 14 giugno 2021, n. 4620; id., 1 giugno 2021, n. 4209; id., 9 novembre 2020, n. 6861).

Per altrettanto diffusa giurisprudenza, il tasso di assenteismo dipende poi dal modello organizzativo della singola impresa ed è replicabile anche sul personale da assorbire (e, dunque, anche in presenza, di clausola sociale) o di nuova assunzione: invero, la presenza di una clausola sociale e di lavoratori neoassunti non impedisce di far riferimento alle statistiche di assenteismo aziendale al fine di giustificare uno scostamento virtuoso dalle tabelle ministeriali, e dunque giustificare un più basso costo del lavoro (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 2023, n. 8640; Cons. St., sez. V, 30 maggio 2022, n. 4353; id. 10 novembre 2022, n. 9858; id., sez. VI, 21 luglio 2020, n. 4665).

Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è infondato e che come tale deve essere respinto.

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