DIFFERENZE PERCENTUALI TRA TASSO DI INFLAZIONE REALE E TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATO PER L'ANNO 2025
Differenze percentuali tra tasso di inflazione reale e tasso di inflazione programmato per l'anno 2025.
La stabilità dei prezzi negli appalti "storici"
Il decreto in esame rappresenta un atto dovuto e di natura ricognitiva, fondamentale per la gestione dei contratti pubblici di lavori ancora soggetti alle vecchie discipline normative.
1. L'ambito di applicazione: la sopravvivenza del D.Lgs. 163/2006
Nonostante l’entrata in vigore del nuovo Codice (D.Lgs. 36/2023) e del precedente (D.Lgs. 50/2016), il decreto richiama l'art. 133 del D.Lgs. 163/2006. Questo perché, per il principio di ultrattività e in forza dell’art. 226 del nuovo Codice, i contratti affidati sotto la vigenza del Codice del 2006 e ancora in corso di esecuzione continuano a seguire le regole originali in tema di prezzo chiuso.
2. L'Istituto del "Prezzo Chiuso" e lo scostamento inflattivo
Il meccanismo del prezzo chiuso prevedeva che il prezzo dell'appalto rimanesse fisso, a meno che non si verificasse un'inflazione eccezionale. La norma stabilisce una soglia di salvaguardia:
Se la differenza tra inflazione reale (rilevata dall'ISTAT) e inflazione programmata (definita dal MEF) supera il 2%, l'appaltatore ha diritto a un compenso aggiuntivo per i lavori ancora da eseguire.
Il Ministero ha l'obbligo annuale (confermato dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 5088/06 citata nel testo) di accertare tale scostamento.
3. Analisi dei dati 2025 e conseguenze operative
Il Decreto accerta che per l'anno 2025:
Inflazione Programmata: 1,6%
Inflazione Reale (FOI): 1,4%
Scostamento: -0,2%
Poiché lo scostamento è negativo (l'inflazione reale è stata addirittura inferiore a quella programmata), non si è raggiunta la soglia critica del +2%.
Risvolto Giuridico: Per i contratti di lavori "vecchi" ancora in corso, non scatta alcun diritto alla revisione o all'adeguamento dei prezzi per l'annualità 2025 in forza di questo specifico meccanismo. Il prezzo rimane "chiuso" e invariato.
4. Nota di distinzione con il Nuovo Codice (D.Lgs. 36/2023)
È importante sottolineare che questo decreto non riguarda i contratti banditi sotto l'attuale Codice (D.Lgs. 36/2023), il quale all'art. 60 ha introdotto clausole di revisione prezzi obbligatorie molto più stringenti e basate su indici sintetici ISTAT, eliminando la logica del "prezzo chiuso" a favore di una maggiore protezione dell'equilibrio contrattuale contro il caro-materiali e l'inflazione.
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