Giurisprudenza e Prassi

E' NULLA LA CLAUSOLA CHE IMPONE UN ONERE MERAMENTE FORMALE PRIVO DI BASE NORMATIVA E NON GIUSTIFICATO DA ESIGENZE SOSTANZIALI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA (10)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2026

La clausola della lex specialis che impone l'esclusione dalla gara per la mancata allegazione dell'analisi dei prezzi priva di prezzi nell'ambito dell'offerta tecnica deve ritenersi nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, qualora tale carenza sia meramente formale e non precluda alla stazione appaltante la piena valutazione degli elementi essenziali dell'offerta, già ricavabili dal computo metrico non estimativo e dalla relazione tecnica.

"L’esclusione della ricorrente dalla procedura deve ritenersi illegittima, infatti, siccome disposta in applicazione di una clausola del disciplinare [...] nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.

La suddetta disposizione, invero, prevede illegittimamente che possa assurgere a motivo di estromissione dalla gara una carenza documentale meramente formale e priva di concreta incidenza sulla completezza e valutabilità dell’offerta tecnica presentata dalla ricorrente.

[...]

Deve convenirsi [...] con la tesi di parte ricorrente, rimasta tra l’altro priva di replica, secondo cui il contenuto del documento omesso – le “analisi (senza prezzi)” delle opere previste nelle migliorie – è privo, a ben vedere, di un autonomo valore informativo, in quanto integralmente “assorbito”, in sostanza, dal computo metrico non estimativo. Quest’ultimo documento – unitamente alla relazione tecnica, anch’essa allegata all’offerta – racchiude, infatti, tutti gli elementi descrittivi, qualitativi e quantitativi delle migliorie e (se completo) assolve alla medesima funzione dell'analisi delle migliorie (senza prezzi), inglobandone le informazioni e assumendo, ove previsto a pena di esclusione, la natura di elemento “essenziale” dell’offerta tecnica (T.A.R. Puglia - Bari, sez. II, 25 maggio 2020, n. 741).

[...]

Su tali presupposti deve ritenersi che la sanzione espulsiva, e, a monte, la suindicata clausola escludente del disciplinare [...], in pedissequa applicazione della quale l’esclusione è stata disposta, apertamente confligga con il principio di tassatività delle cause esclusione, oggi codificato nell’art. 10, d.lgs. n. 36/202, la cui operatività – esclusa nei casi previsti dall’art. 10 cit. e per le clausole che riguardino “elementi essenziali dell’offerta tecnica” (T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 27/10/2025, n. 682) – si impone, di contro, per consolidata giurisprudenza, nei casi, come quello di specie, in cui si controverta di “clausole che impongono adempimenti formali” (Cons. Stato, Sez. V, 4/8/2021, n. 5750), ovvero venga in rilievo il “mancato rispetto di adempimenti relativi alla partecipazione alla gara che non abbiano base normativa espressa” (Cons. Stato, Sez. IV, 28/8/2024, n. 7296)."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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