Giurisprudenza e Prassi
L'AUTORITÀ DEVE DETERMINARE AUTONOMAMENTE LE TARIFFE RIFIUTI SENZA RECEPIRE ACRITICAMENTE L'OFFERTA DEL PRIVATO
CONS. STATO Sentenza
2025
È illegittimo, per violazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 182 del 2003 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, il provvedimento dell'autorità marittima che approva le tariffe della raccolta rifiuti prodotti dalle navi limitandosi a recepire le offerte economiche dell'operatore privato aggiudicatario; l'amministrazione è tenuta a elaborare autonomamente le tariffe all'esito di un'istruttoria completa che tenga conto del piano di gestione dei rifiuti, il quale deve essere periodicamente aggiornato per riflettere le reali esigenze portuali.
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