DEFINIZIONE TECNICA DI SUPERFICIE CERAMIZZATA E LIMITI ALLA EQUIVALENZA FUNZIONALE (30.1)
In tema di appalti di forniture medicali, è legittima l'esclusione dell'operatore economico il cui prodotto non rispetti lo specifico processo tecnologico previsto dalla lex specialis per la ceramizzazione delle componenti, qualora tale processo sia finalizzato a garantire prestazioni biomeccaniche superiori non surrogabili con tecniche di rivestimento superficiale. Il principio di equivalenza funzionale non trova applicazione quando la soluzione alternativa non assicuri il medesimo standard di durezza e resistenza all'abrasione richiesto dalla stazione appaltante.
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