Giurisprudenza e Prassi
DISCREZIONALITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE NELLA DEROGA ALL'OBBLIGO DI SUDDIVISIONE IN LOTTI (58.2)
TAR LAZIO RM Ordinanza
2025
La scelta di non suddividere l'appalto in lotti costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa, legittima laddove l'Amministrazione evidenzi che l'accorpamento delle prestazioni garantisce una migliore funzionalità organizzativa e una superiore convenienza economica rispetto alla frammentazione dell'affidamento, restando il sindacato giurisdizionale confinato ai soli profili di manifesta illogicità o sproporzionalità dei requisiti rispetto all'oggetto della gara.
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