ILLEGITTIMA L'MPOSIZIONE DI PARTECIPARE A TUTTI I LOTTI (58.3)
Peraltro, la giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, Sez. V, n. 973/2020; TAR Lazio, Sez. II, n. 10234/2021) e alcuni precedenti orientamenti dell'Autorità (Parere n. 350/2022; Delibera n. 1338/2017) hanno inequivocabilmente stabilito che l'imposizione dell'obbligo di partecipazione a tutti i lotti vanifica la funzione pro-concorrenziale della suddivisione, configurando un artificioso accorpamento vietato dal comma 3 dell'art. 58.
Inoltre, secondo la giurisprudenza, il principio generale della suddivisione in lotti va adattato alle peculiarità del caso di specie ed è pertanto suscettibile di deroghe in presenza di giustificati motivi, da indicare nella lex specialis, in considerazione della necessità di non comprimere eccessivamente la discrezionalità attribuita alle stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti di gara, in funzione degli interessi pubblici che si intendono perseguire con l'affidamento della commessa (Cons. Stato, Sez. IV, 19 giugno 2023 n. 5992 e le richiamate sentenze T.A.R. Milano, sez. I, 18 ottobre 2021, n.2266; T.A.R. Lazio-Roma, sez. I, 21 febbraio 2022, n. 2016; Consiglio di Stato, sez. III, 28 dicembre 2020, n. 8440).
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