SUBENTRO NUOVA AMMINISTRAZIONE - LEGITTIMA MODIFICA ATTI DI GARA E DEL QUADRO ECONOMICO
Si ritiene che all’Amministrazione subentrante nella procedura di affidamento di un contratto è consentito – sulla base di adeguato corredo motivazionale a garanzia del rispetto del principio costituzionale di buon andamento – rivedere il relativo quadro economico ai fini di rideterminare il valore della percentuale di incentivi spettante ai propri dipendenti in applicazione dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e del proprio regolamento, non risultando a tal fine vincolante la quantificazione delle medesime percentuali contenuta nella determinazione a contrarre adottata da altra Amministrazione pubblica che aveva precedentemente avviato la procedura di appalto.
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