SUBENTRO IN UN APPALTO CON ASSORBIMENTO DEL PERSONALE: SI PRESUME SUSSISTA UN TRASFERIMENTO D'AZIENDA
In caso di subentro in un appalto con assorbimento del personale già impiegato, si presume la sussistenza di un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., con conseguente responsabilità solidale per i crediti dei lavoratori, a meno che l'impresa subentrante non fornisca prova rigorosa di una propria autonoma struttura organizzativa e di elementi di discontinuità tali da interrompere il nesso funzionale con la precedente gestione.
La Corte d'Appello conferma la decisione di primo grado, analizzando l'evoluzione dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 276/2003 (come novellato dalla L. 122/2016). La norma, adeguata alla Direttiva 2001/23/CE, stabilisce che il riassorbimento del personale in forza di clausola sociale non costituisce trasferimento d'azienda solo se il subentrante è dotato di una "propria struttura organizzativa e operativa" e se sussistono chiari "elementi di discontinuità" che determinano una specifica identità d'impresa.
Il Collegio sottolinea che la norma determina un'inversione dell'onere della prova: spetta all'imprenditore subentrante dimostrare la novità della propria organizzazione produttiva rispetto alla precedente gestione. Nel caso in esame, la società si è limitata a richiamare atti negoziali (CCNL e accordi sindacali), i quali sono inidonei a derogare a norme imperative di legge e di fonte europea. Le allegazioni circa la discontinuità (diversità di sede, orari e mezzi) sono state prodotte solo in appello e dichiarate inammissibili per tardività.
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