Giurisprudenza e Prassi

SUBAPPALTO, OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO E ONERE DELLA PROVA

CORTE DI APPELLO DI POTENZA SENTENZA 2026

In tema di prova del credito, il rilascio di un assegno privo di data, pur essendo nullo ai sensi del R.D. 1736/1933, può essere configurato come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c.; tuttavia, qualora il creditore, in sede monitoria e nella successiva opposizione, non invochi il valore astratto del titolo ma alleghi specificamente il rapporto contrattuale sottostante (nella specie, subappalto per lavori pubblici) e chieda di provarlo, egli rinuncia alla dispensa dall'onere della prova.

"Ne consegue che la predetta società abbia inteso rinunciare al beneficio, connesso all’esistenza di un assegno astrattamente valevole come promessa di pagamento, della dispensa dall'onere di provare il rapporto fondamentale, con conseguente riespansione della regola generale secondo cui, chi pretenda l'adempimento di un'obbligazione contrattuale, ha l'onere di dimostrare il titolo della stessa (Cass. Civ., n. 20899/2018 e n. 14773/2019)."

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