NATURA GIURIDICA DELLA PROROGA DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO E INVARIABILITA' DEL PREZZO NELL'APPALTO A CORPO (118)
"Nel contratto di appalto stipulato tra privati, quando il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d’opera; sicché, nel caso di parziale inadempimento dell’appaltatore, ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il dato di riferimento è sempre il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati" (Cita: Cass. n. 34646/2022).
"Il subappalto è un contratto avente natura derivata dal contratto base di appalto, ma autonomo rispetto ad esso, perché instaura un rapporto obbligatorio tra appaltatore e subappaltatore, cui l’originario committente, nonostante ne abbia autorizzato la stipula ex art. 1656 c.c., rimane estraneo, non acquistando diritti, né assumendo obblighi direttamente verso il subappaltatore" (Cita: Cass. n. 240/2025).
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