Giurisprudenza e Prassi

INAPPLICABILITÀ TEMPORALE DEL PAGAMENTO DIRETTO NEL SUBAPPALTO PER CONTRATTI DERIVATI DAL D.LGS. 163/2006 (216.1)

CORTE DI APPELLO DI TORINO SENTENZA 2026

"La procedura negoziata per la ripetizione di lavori o servizi analoghi, pur se attivata nella vigenza del D.Lgs. n. 50 del 2016, non vale come nuova disciplina del contratto qualora il rapporto principale sia sorto in virtù di un appalto svoltosi sotto il regime del D.Lgs. n. 163 del 2006, ponendosi essa quale mera prosecuzione e ripetizione di un rapporto già sorto. Ne consegue che al contratto di subappalto, ancorché stipulato successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice, non si applica la disciplina del pagamento diretto di cui all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50 del 2016, dovendosi fare riferimento alla normativa vigente al tempo di conclusione del primo contratto (art. 118, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006), stante la continuità tra i due negozi che esclude la necessità di una nuova gara."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)