STABILIZZAZIONE PRECARI: IRRILEVANZA SERVIZIO PRESSO FONDAZIONI DI DIRITTO PRIVATO
Nelle procedure concorsuali riservate finalizzate alla stabilizzazione del personale, la locuzione "altri enti ed istituzioni di ricerca" contenuta nel bando deve essere interpretata in conformità alla normativa primaria (art. 20, D.Lgs. n. 75/2017), riferendosi esclusivamente a soggetti di natura pubblica. Non è pertanto legittimo il computo di periodi di collaborazione svolti presso fondazioni di diritto privato, in quanto "la collaborazione svolta dalla ricorrente con la Fondazione... non può considerarsi, dunque, attività lavorativa utile ai fini del possesso del requisito di ammissione... in quanto non è verificata la condizione della stabilizzazione del precariato nel pubblico impiego". Tale interpretazione è coerente con la natura dei fondi pubblici impiegati, i quali sono "destinati specificamente al CNR per stabilizzare il proprio personale con una lunga storia di precariato, o comunque in servizio presso il CNR stesso".
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