Giurisprudenza e Prassi

Improcedibilità per difetto di interesse e condanna alle spese processuali

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014, le spese di lite in caso di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse devono gravare sul ricorrente qualora manchino elementi giustificativi della compensazione non prevedibili all'atto dell'introduzione del giudizio e sia ravvisabile l'infondatezza delle ragioni originarie.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati